COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORI CALCIO AVVERSO LA D
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ALESSANDRO PIRAS FINO AL 31/3/2010) IN RELAZIONE ALLA GARA NORI CALCIO / ATLETICO MIGLIANICO DISPUTATA IL 26/09/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 15 DEL 01/10/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nori ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Alessandro Piras, adottata dal G.S. poiché il detto calciatore, già ammonito, si rendeva autore di altro fallo in danno di un avversario e mentre l'arbitro prelevava dalla tasca il cartellino per la seconda ammonizione, gli afferrava i polsi stringendoli con violenza e quindi gli rivolgeva gravi minacce ed ingiurie reiterava dopo la notifica dell'espulsione, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di gioco.
La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione che il proprio tesserato si sarebbe limitato a reagire solo verbalmente nei confronti del direttore di gara, anche se in maniera inadeguata, sgarbata ed energica e che, in tale circostanza, si sarebbe verificato un contratto non violento con l’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta, infatti, che il gesto, seppure censurabile, deve essere qualificato come una protesta smodata, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza, anche in considerazione della finalità che il calciatore intendeva perseguire (evitare, cioè, la seconda ammonizione che avrebbe comportato la sua espulsione).
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Piras fino al 31.12.2009, disponendo restituirsi la tassa versata.