COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DI DOMENICANTONIO VINCENZO, PR

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DI DOMENICANTONIO VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TOSSICIA ASD E IACHINI MAURO PRESIDENTE DELLA ASD FAVALE, PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 38, COMMA I E IV  DELLE N.O.I.F., ART.35, COMMA I ED ART.38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO. LE SOCIETÀ F.C. TOSSICIA ASD  E ASD FAVALE 1980 PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I , CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

  Con nota del 06.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:

- il Di Domenicantonio Vincenzo consentito al sig. Florimbj Angelo di svolgere attività di allenatore pur non essendo in costanza di tesseramento con la F.C. Tossicia ASD;

- il sig. Mauro Iachini consentito al sig. Florimbj Angelo e Tarallo Michele di svolgere attività di allenatore pur non essendo in costanza di tesseramento con la ASD Favale e per aver violato l’obbligo di affidare la conduzione tecnica della squadra ad un allenatore abilitato e conseguenzialmente per non avere segnalato il nominativo del tecnico al Comitato nei termini di cui all’art.40, comma 3, del regolamento L.N.D.;

- le società ASD Favale 1980 e  F.C. Tossicia ASD  a  la violazione di cui all’art. 4, commi I Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed dell’altro tesserato.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29.10.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato

esaminato nella riunione del 30.11.2009, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.All’udienza  compariva il sig. Mauro Iachini nonché il vice presidente della ASD Favale 1980 sig. Cosenza Dino e per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli, gli altri soggetti deferiti non comparivano ne facevano pervenire scritti difensivi .

I soggetti deferiti presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di:  mesi 3 e giorni 10 di inibizione per il sig. Mauro Iachini e per la Società ASD Favale 1980 €334,00 di ammenda .

Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti non comparsi e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di €400,00 per. F.C. Tossicia ASD ; per il sig. Domenicantonio Vincenzo inibizione  per mesi tre.Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai restanti soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento e la mancata presentazione di memoria a difesa è sintomatica dell’assenza di valide argomentazioni a giustificazione del proprio comportamento.

  Tenuto conto della particolarità della situazione nonché della categoria di appartenenza, ritiene la Commissione che sia equo applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: ammenda di €400,00 per. F.C. Tossicia ASD ; per il sig. Domenicantonio Vincenzo inibizione  per mesi tre

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del sig. Mauro Iachini e della Società ASD Favale applicando agli stessi le seguenti sanzioni: mesi 3 e giorni 10 di inibizione per il sig. Mauro Iachini , per la Società ASD Favale 1980 €334,00 di ammenda. Ritenuta altresì la responsabilità degli altri soggetti deferiti applica le seguenti sanzioni: ammenda di €400,00 per. F.C. Tossicia ASD ; per il sig. Domenicantonio Vincenzo inibizione  per mesi tre

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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