COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PERRUZZA ANTONIO, PRESIDEN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PERRUZZA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RIDOTTI; FANTAUZZI ROBERTO, CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. RIDOTTI; PERRUZZA MICHELE, DIRIGENTE DELLA A.S.D. RIDOTTI; GISMONDI GIACOMO, VICE PRESIDENTE DELLA A.S.D. RIDOTTI; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIDOTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETA ED OGGETTIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

  Con nota del 4.02.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, nel corso della stagione sportiva 2008 – 2009 e, precisamente, dal mese di settembre 2008 al mese di marzo 2009, hanno, il Presidente consentito, gli altri tesserati, di fatto, sostituito il tecnico Di Rocco Massimo, nonostante quest’ultimo risultasse allenatore della A.S.D. Ridotti nel foglio censimento per la stagione sportiva 2007 – 2008 e non fosse mai stato sostituito; la società A.S.D. Ridotti, per la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, C.G..S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, anche in relazione all’art. 23, comma 1, N.O.I.F., per gli addebiti ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati.Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27.10.09, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 C.G.S. e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.11.09, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva e non sono comparsi all’udienza, nella quale è stato presente soltanto il rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Mattioli, il quale, illustrate le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi due al Presidente Perruzza Antonio; squalifica per mesi due al calciatore Fantauzzi Roberto; inibizione per mesi due al Vicepresidente Gismondi Giacomo; inibizione per mesi due al Dirigente Perruzza Michele, nonché l’ammenda di € 1.000,00 in danno della Società.

Nel merito, la Commissione, ritenuti provati i fatti contesati ai soggetti deferiti, risultanti per tabulas dalla documentazione in atti, ritiene equo aderire alle richieste della Procura Federale in relazione alle sanzioni nei confronti dei teresserati, comminando, invece, alla Società A.S.D. Ridotti la minore sanzione pecuniaria di € 500,00, trattandosi di società che disputa il campionato di II categoria.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge ai Sigg.ri Perruzza Antonio, Gismondi Giacomo e Perruzza Michele l’inibizione per mesi due; al Sig. Fantauzzi Roberto la squalifica per mesi due ed alla Società A.S.D. Ridotti l’ammenda di € 500,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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