COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ ADRI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°33 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

  APPELLO DELLA SOCIETA’ ADRIATICA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 DEL CALCIATORE BUDANO ROBERTO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ADRIATICA CALCIO / TORREBRUNA IL 08/11/09 PER IL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE F (C.U. n° 25 DEL 12/11/09 CRA).

  Con appello proposto in data 19.11.09, la Società Adriatica Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver, il calciatore Budano Roberto spintonato l’arbitro allorché questi ha mostrato il cartellino rosso ad un suo compagno e per aver assunto un comportamento minaccioso alla notifica della sua espulsione.

  Ha dedotto l’appellante che il calciatore Budano si è solo limitato a protestare, senza mai spintonare e adottare nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso.

L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti.

  Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto da persona che non risulta avere i poteri di rappresentanza della società ricorrente.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di  respingere l’appello e di incamerare la relativa tassa.

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