COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 25 DEL 30.09.2009, RELATIVE ALLA GARA BALVANO – BELLA CALCIO DEL 27.09.2009.

Letto il reclamo proposto dalla società BALVANO avverso le decisioni pubblicate sul CU n. 25 del 30.09.2009 con cui il G.S. infliggeva alla società reclamante l’ammenda di € 150.00 ed ai calciatori MATTURRO GAETANO e PICERNO DINO la squalifica per 5(cinque) gare ciascuno, in riferimento ai fatti occorsi durante la gara del 27.09.2009 tra il Balvano ed il Bella Calcio;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Considerato, in via preliminare, che a norma dell’art. 45 del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le ammende fino a € 150.00;

Letti gli atti ufficiali di gara, nonché le certificazioni mediche a corredo del proposto reclamo;

Preso atto che dalla lettura degli atti ufficiali emerge che il calciatore Caniani Vincenzo, della società Bella Calcio, poneva in essere un’aggressione ai danni di un calciatore della società Balvano, che veniva colpito alla testa con una scarpa di calcio alla fine della gara, riportando “flc sopracciglio destro e trauma cranico minore” (cfr certificato Pronto Soccorso Ospedale S.Carlo di Potenza);

Considerato, alla luce dei fatti così come scaturenti dall’istruttoria, che le responsabilità della rissa avvenuta al termine della gara è da ascriversi al comportamento violento ed all’aggressione da parte del calciatore Caniani Vincenzo del Bella Calcio ai danni dei calciatori avversari;

Ritenuto di dover applicare alla fattispecie in esame le attuenuanti della difesa a seguito di un aggressione subito e di dover, conseguentemente, ridurre, come da dispositivo, le sanzioni inflitte ai calciatori della reclamante, anche al fine di una equa proporzione della pena;

P.Q.M.

·  dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ammenda di € 150.00;

·  in parziale accoglimento del proposto ricorso, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori MATTURRO GAETANO e PICERNO DINO a 3(tre) giornate;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

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