COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA PENNESTRI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 10 DEL CGS, DEL DIRIGENTE ANGELO MANCINI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART. 61 NOIF, E DELLA SOCIETÀ  VILLA ADRIANA SPORTING  AI SENSI DELL’ 4 COMMA  2 CGS.

La Procura Federale con atto del 10.8.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore ANDREA PENNESTRI per violazione dell’art.1 comma 1 e 10 del CGS, del Dirigente ANGELO MANCINI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’ art. 61 NOIF, e della Società  VILLA ADRIANA SPORTING  ai sensi dell’ 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società VILLA ADRIANA SPORTING  richiedeva il tesseramento del calciatore ANDREA PENNESTRI, che però risultava ancora vincolato con la Società GUIDONIA MONTECELIO.

Il giorno 14.11.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva utilizzato in n. 3 gare  del Campionato Allievi Provinciali di Roma:

LEONINA SPORT – VILLA ADRIANA SPORTING  19.10.08

VILLA ADRIANA SPORTING – COLLEFIORITO  26.10.08

PORTONACCIO – VILLA ADRIANA SPORTING  1.11.08

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Alla riunione era presente solamente il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore ANDREA PENNESTRI la squalifica per 3 gare, per il Dirigente MANCINI ANGELO 2 mesi di inibizione e  per la Società VILLA ADRIANA SPORTING n. 3 punti di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda.  Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. La violazione contestata deve ritenersi accertata e sostanzialmente riconosciuta anche dai deferiti.Tuttavia, non si ritengono condivisibili le sanzioni richieste dalla Procura Federale. La Commissione, infatti, ritiene necessario proporzionare la sanzione all’elemento psicologico dell’agente, differenziando il dolo dalla colpa ed accertando, nell’una e nell’altra ipotesi, l’intensità della partecipazione riscontrabile nel caso specifico.Nel caso di specie è evidente che la Società ed il calciatore, nel momento in cui hanno richiesto, presso la sede del C.R. Lazio, il tesseramento dell’atleta, versavano nel convincimento che lo stesso fosse libero da vincoli.La duplicazione di tesseramento, infatti, è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge perfino il tesseramento di quasi omonimi; solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tale procedura.Quindi, pur riconoscendo la colpevolezza e la responsabilità dei deferiti,  in virtù dell’orientamento che precede e della buona fede dei soggetti coinvolti, si ritiene di poter mitigare le sanzioni proposte dalla Procura Federale, considerando altresì che le gare oggetto del deferimento si riferiscono alla stag. sport. 2008/2009.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società VILLA ADRIANA SPORTING  l’ammenda di  € 500, al Dirigente ANGELO MANCINI l’inibizione per mesi 1 e al calciatore ANDREA PENNESTRI la squalifica per 2 gare.Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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