COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CONDELL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 52 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CONDELLO MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORUSSIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

La Procura Federale con atto del 3 agosto 2009, in ottemperanza alla delibera di questa Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicata sul C.U. 73 del 12.2.2009 ha svolto  le opportune indagini in base alle quali ha concluso per il deferimento a questo Organo di Giustizia Sportivo del calciatore CONDELLO MICHELE e della Società A.S.D. BORUSSIA per le violazioni delle norme regolamentari indicate in premessa.

Il collaboratore della Procura Federale ha rilevato, in sede di audizione, che l’arbitro della gara BORUSSIA – REAL CASILINA del 21.12.2008, ha confermato integralmente quanto già detto dinanzi a questa Commissione, ove aveva precisato che la provenienza dello sputo, di cui alla presente indagine, gli era stata riferita dall’Osservatore Arbitrale, nonché Presidente della Sezione A.I.A. di Tivoli, Sig. MASSIMO SPAGNOLI.

Interrogato, quest’ultimo, dichiarava all’incaricato della Procura di aver assistito, in veste di osservatore alla partita in questione e che era intervenuto, a fine gara, in soccorso dell’arbitro in quanto accerchiato da più calciatori e notava, nella circostanza, particolarmente agitato il n. 4 del BORUSSIA, il quale sputava contro l’arbitro colpendolo alla nuca.

Appena rientrato nello spogliatoio, identificava il responsabile del gesto nel calciatore del BORUSSIA, Sig. CONDELLO MICHELE.

Il calciatore, in sede di audizione, ammetteva spontaneamente il comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro e che si univa ai compagni di squadra solo per contestargli con veemenza l’oprato, escludendo però di avergli lanciato alcuno sputo.

L’A.S.D. BORUSSIA, in sede di ricorso, aveva invece sostenuto la totale estraneità dei fatti addebitati al calciatore, in quanto si trovava ancora in campo al momento dell’aggressione all’arbitro.

Ritiene il collaboratore della Procura quindi, seppure la segnalazione dell’osservatore arbitrale non è avvenuta nelle forme di rito, come tra l’altro evidenziato anche da questa  Commissione con il C.U. n. 73 deL 12.2.2009, alla luce della parziale assunzione di responsabilità da parte del CONDELLO, ritiene di deferire il medesimo per aver violato le norme di cui all’oggetto, unitamente alla Società BORUSSIA, in relazione alla condotta antiregolamentare da ascriversi al proprio tesserato.

Alla riunione ritualmente fissata da questa Commissione è presente il solo rappresentante della Procura, mentre nessuno è presente per i deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.

La procura a questo punto conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il calciatore CONDELLO MICHELE 1 anno e 6 mesi di squalifica, sanzione comminata inizialmente dal competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio e l’ammenda di € 1.500 con diffida alla Società A.S.D. BORUSSIA.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, valutate le richieste avanzate dal Rappresentante della Procura, ritiene le stesse meritevoli di accoglimento per quanto attiene il provvedimento a carico del calciatore CONDELLO MICHELE, mentre, pur riconoscendo la responsabilità della Società A.S.D. BORUSSIA, ritiene particolarmente eccessivo l’importo dell’ammenda, tenuto conto dei parametri abitualmente adottati nei casi simili  a quello prospettato ed in considerazione della partecipazione della Società BORUSSIA ad uno dei Campionati di livello minore di questo Comitato Regionale.

Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti, infliggendo la squalifica per 1 anno e 6 mesi al calciatore CONDELLO MICHELE e l’ammenda di € 500 alla Società BORUSSIA.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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