COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE, SIG. VENDITTOZZ

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 52 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE, SIG. VENDITTOZZI MATTIA E DELLA A.S.D. S.S. FORMIA 1905; PER VIOLAZIONE RIGUARDO AL PRIMO, DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. E PER LA SECONDA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

Visti gli atti

Osserva quanto segue.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto proprio atto del 16.07.2009, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, del calciatore Mattia Vendittozzi e della Società A.S.D. S.S. Formia 1905 , per le violazioni rispettivamente indicate in epigrafe; precisamente relativamente al Vendittozzi, per aver pronunciato in occasione della gara Nuova Itri - Formia 1905 del 08.03.2009 , nell’area antistante gli spogliatoi dell’impianto sportivo, una frase gravemente antisportiva , minatoria e ritorsiva indirizzata al Presidente della A.S. Nuova Itri e alla presenza del dirigente del Formia  Sig. Del Borgo.

All’audizione del 23.09.2009, precedentemente fissata da questo organo giudicante e regolarmente notificata, (con le ben note facoltà delle parti, espresse nelle indicazioni dell’art.30 comma 8 del C.G.S.), per i deferiti erano presenti il Sig. Zangrillo e Paolillo, (Presidente della Società sopra citata), i quali si riportavano integralmente alla memoria difensiva opponendo, anche nella spiegazione logistica del teatro dei fatti, sia la contraddittorietà delle varie deposizioni degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, che la presenza del teste Del Borgo sui luoghi richiamati, essendo lo stesso nel campo e non all’esterno di quest’ultimo.

Per tali riportate ragioni la difesa faceva istanza per il proscioglimento dei suoi patrocinati.

La Procura Federale nella medesima udienza, concludeva con l’affermazione della responsabilità a carico dei deferiti, chiedendo tre giornate di squalifica per il calciatore Vendittozzi e 500,00 euro d’ammenda a carico della A.S.D. S.S. Formia 1905.

Questa Commissione esaminata tutta la documentazione allegata al procedimento, ritiene sussistere le violazioni ascritte al Vendittozzi che al termine della gara, nello spazio antistante il recinto degli spogliatoi proferiva verso il Presidente della Soc. Nuova Itri, la frase per cui è causa il presente procedimento, pur non essendo certa al momento di detto pronunciamento la presenza del dirigente Del Borgo.

Considerato che alla frase suddetta non sono poi seguiti atti concreti tesi ad alterare il risultato della gara, La Lucca - Formia 1905,

DELIBERA

Di comminare al calciatore VENDITTOZZI MATTIA la squalifica per una gara e di irrogare l’ammenda di euro 150,00 a carico della S. S. FORMIA 1905.

Si comunichi agli interessati da parte degli Uffici competenti.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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