COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE MALIZIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE MALIZIA SILVIA, DEL DIRIGENTE CIALONE ALBERTO E DELLA SOCIETA' A.S.D. PANTANELLO ANAGNI

La Procura Federale con atto del 2 settembre 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territorale:

- la calciatrice Malizia Silvia, già tesserata per la A.S.D. Pantanello Anagni per violazione dell'articolo 1 del C.G.S. in relazione all'articolo 43 comm. 1,2,3 delle N.O.I.F, per essersi resa responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e perchè inadempiente in riferimento all'obbligo della visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva;

- il sig. Cialone Alberto, dirigente della A.S.D. Pantanello Anagni per aver reiteratamente trasgredito le disposizioni di cui all'articolo 43 delle N.O.I.F., avendo consentito l'impiego nell'arco dell'intera stagione 2006/2007 della calciatrice Malizia Silvia, sebbene la stessa non fosse stata sottoposta a preventiva visita medica per l'accertamento dell'idoneità specifica all'attività calcistica;

- la A.S.D. Pantanello Anagni, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4 comm. 2 del C.G.S. in relazione all'addebito contestato al sig. Cialone Alberto.

La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento e assegnava ai deferiti termine per le deduzioni difensive. Alla riunione interviene il solo rappresentante della Procura, mentre non sono presenti nè il rappresentante della A.S.D. Pantanello Anagni nè la calciatrice in argomento.Il rappresentante della Procura, nell'esporre l'intero iter istruttorio, precisa che le motivazioni circa il deferimento del dirigente Cialone e non del Presidente della Società Sig. PASSA RENATO sono da ricercarsi nelle dichiarazioni (giacenti agli atti dell'inchiesta) rese da quest'ultimo dalle quali si evince chiaramente che il Responsabile del settore femminile è il Sig. Cialone il quale, a sua volta, non solo ha confermato tali affermazioni ma ha anche fornito piena confessione in merito all'utilizzo continuo della calciatrice durante la stagione sportiva 2006/2007, circostanza peraltro ampiamente verificabile dalle distinte di gara inviate dal C.R. Lazio agli uffici della Procura.  Pertanto il rappresentante dell'Organo requirente conclude con l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiede mesi 3 di squalifica per la calciatrice Malizia Silvia, mesi 4 di inibizione e E. 1.000 di ammenda per il sig. Cialone Alberto e E. 1.500 di ammenda per la A.S.D. Pantanello Anagni.Dall'esame dei documenti, a parere di questa Commissione, emergono senza alcun dubbio le responsabilità dei deferiti.Comunque, pur censurando i gravi omissivi comportamenti tenuti dalla calciatrice e soprattutto dal Dirigente CIALONE, questa Commissione ritiene, sia alla luce degli orientamenti della giurisprudenza vigente in ordine ai quali non è prevista nei campionati dilettanti l'attribuzione di ammende pecuniarie "ad personam", sia in considerazione che la Società in argomento partecipa ad un campionato minore di questo Comitato, sia avuto riguardo agli attuali parametri adottati in circostanze similari,che le sanzioni richieste possano essere ricomprese entro limiti di minore entità,

Per tutto quanto precede questo Organo giudicante 

DELIBERA

le seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 3 nei riguardi della calciatrice Malizia Silvia;

- inibizione di mesi 4 nei riguardi del dirigente Cialone Alberto;

- ammenda di E. 1.000 nei riguardi della Società A.S.D. Pantanello Anagni;

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del C.R. Lazio.

Le sanzioni comminate  decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.

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