COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAROCCHI GIUS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAROCCHI GIUSEPPE PRESIDENTE DELL’A.S.D. TOLFA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMI 1, 2, 4 E 6 DEL C.G.S. E LA SOCIETA’ TOLFA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., LA SOCIETA’ U.S.D. BAGNOREGIO E LA SOCIETA’ A.S.D. MONTEROSI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

Con atto del 4 settembre 2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente dell’A.S.D. TOLFA, Sig. MARROCCHI GIUSEPPE, per rispondere della violazione dell’art. 5 commi 1, 2, 4 e 6 del C.G.S. per aver reso dichiarazioni gravemente lesive del prestigio , dell’onorabilità e credibilità delle istituzioni federali nonché la Società da lui presieduta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

Con lo stesso atto l’Organo Requirente deferiva la società U.S.D. BAGNOREGIO, ora fusa con la A.S.D. VIRTUS BAGNOREGIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per le dichiarazioni rese dal tesserato BAGGIANI MASSIMO all’epoca allenatore della Società, e la Società A.S.D. MONTEROSI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per le dichiarazioni rese dall’Allenatore dell’epoca, Sig. FRASCA MARCO.

Nell’atto di deferimento si contestava il contenuto della pagina del giornale “NUOVO SPORT OGGI” trasmesso dal Comitato Regionale Lazio, in cui veniva evidenziato l’articolo “L’IRA DEL BAGNOREGIO FURIOSO: ARBITRI INCOMPETENTI” contenete  dichiarazione rese rispettivamente dal Sig. BAGGIANI MASSIMO, allenatore all’epoca dei fatti della Società A.S.D. BAGNOREGIO, dal Sig. FRASCA MARCO anch’egli allenatore, in quel tempo anche la Società MONTEROSI nonché il Presidente della Società TOLFA CALCIO, Sig. MANZOCCHI GIUSEPPE.

Preliminarmente, vengono stabilite le posizione degli allenatori BAGGIANI e FRASCA e trasmessi gli atti relativi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. per il seguito di competenza.

La Procura Federale, nel corso delle indagini, ha appurato la sostanziale rispondenza delle dichiarazioni contenute nell’organo di stampa riferentesi al Sig. MAROCCHI, il quale, tolte le posizioni degli allenatori, è l’unico tesserato deferito a questa Commissione.

Il Presidente MARROCCHI, in sede di audizione, ha fatto presente che tali esternazioni – mai smentite o rettificate – “di segnali inquietanti” sono state causate da un momentaneo stato di frustrazione dovuto ai risultati positivi raggiunti dalla diretta concorrente al secondo posto in classifica, nonostante il suo periodo di forma scadente.

La Procura Federale, ritenendo sussistenti gli addebiti mossi al Presidente MAROCCHI ha proceduto al suo deferimento a questa Commissione per le violazioni normative ascrittegli, unitamente alla Società TOLFA, BAGNOREGIO e MONTEROSI, responsabile, secondo la vigente normativa, per il comportamento dei propri tesserati.

Alla riunione ritualmente convocata non è presente alcun inquisito, né sono pervenute controdeduzioni.

La Procura ribadisce l’acquisita responsabilità del MAROCCHI e delle tre Società deferite chiedendo, per il Presidente MAROCCHI 3 mesi di inibizione ed € 500 di ammenda. Per le Società VIRTUS BAGNOREGIO, MONTEROSI e TOLFA CALCIO l’ammenda di € 500.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur concordando in sostanza con le conclusioni della Procura circa le affermazioni del Presidente MAROCCHI, non ha rilevato  in esse grande violenza ed astio verso le Istituzioni Federali e la Categoria Arbitrale, per cui è del parere che le sanzioni richieste a suo carico vengano ridimensionate, ritenendo, inoltre, che alla luce degli orientamenti della giurisprudenza vigente non è prevista nei campionati dilettanti l'attribuzione di ammende pecuniarie "ad personam".

Resta ferma la responsabilità delle Società di rispettiva appartenenza dei tesserati, e quindi viene considerata congrua la richiesta dell’ammenda da parte della Procura nei loro confronti.

Stante quanto sopra, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni contestate;

di infliggere al Sig. MAROCCHI GIUSEPPE l’inibizione di mesi 2;

di comminare alle Società VIRTUS BAGNOREGIO, TOLFA CALCIO e MONTEROSI l’ammenda di € 500.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che le sanzioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A. R.

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