COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. GIUSEPPE QUA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. GIUSEPPE QUATELA PRESIDENTE, RAFFAELE MARINO SEGRETARIO E DELLA S.S.D. CERTOSA A R.L.
Con atto del 1 ottobre 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Giuseppe Quatela e Raffaele Marino, rispettivamente presidente e segretario della società Certosa, per rispondere in concorso tra loro della violazione dell’articolo 1 comma CGS. In relazione all’articolo 20 comma 3 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico ed all’articolo 45 delle N.O.I.F. per aver consentito l’inizio degli allenamenti al calciatore Daniele Borella, già tesserato per la SSD Certosa nella stagione sportiva 2007-2008 senza aver prima provveduto al relativo tesseramento per stagione successiva 2008-2009 ed al conseguente rinnovo della polizza assicurativa contro gli infortuni e la società SSD Certosa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente ha descritto la condotta non regolamentare dei dirigenti della società che consentivano al calciatore minore Daniele Borrella di riprendere gli allenamenti per la stagione 2008-2009 senza aver prima perfezionato il tesseramento a favore della società e di conseguenza il calciatore, rimasto infortunato proprio nel primo allenamento con una prognosi di giorni 25, non poteva usufruire della copertura assicurativa. A parere della Procura si sarebbe quindi verificata la violazione dell’articolo 45 della NOIF in quanto la società non aveva provveduto alla stipula di una idonea polizza assicurativa e non aveva acquisito la liberatoria dai genitori del minore per l’ipotesi di infortuni dei propri figli.La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone idonea comunicazione alle parti ed assegnando ai deferiti un termine per la presentazione di scritti difensivi. Alla riunione comparivano, oltre al rappresentante della Procura Federale, i dirigenti deferiti che non avevano fatto pervenire nel termine scritti difensivi.Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti considerando che i fatti emergevano sia dalle dichiarazioni rese dal minore che dal suo genitore, sia da un atto di querela redatto da quest’ultimo e chiedeva per il Presidente Quatela ed il segretario Marino l’inibizione per mesi tre e per la società l’ammenda di € 1.000,00 con diffida.
Il Segretario Marino ricostruiva i fatti precisando che il giovane calciatore accompagnato dalla mamma si era recato una prima volta presso la segreteria iscrivendosi per la nuova stagione e ritirando il materiale sportivo. Nella successiva seduta di allenamento il calciatore, sempre accompagnato dalla mamma, tornava al campo senza portare i documenti richiesti per il tesseramento. Il segretario Marino aveva dapprima rifiutato di farlo scendere in campo, poi, di fronte alla reazione emotiva del giovanissimo calciatore che aveva iniziato a piangere, si era fatto convincere anche per l’insistenza della mamma e, purtroppo, proprio sul finire della seduta atletica, si era verificato un fortuito incidente. Infatti il giovane nell’effettuare una parata si produceva una lussazione al polso con un leggero gonfiore. La mamma aveva ritirato il calciatore assicurando gli addetti della società che nel caso ci fossero state delle complicazioni avrebbe avvertito. Si era invece presentato presso il posto di lavoro del Marino il padre del calciatore che aveva lamentato l’assenza di copertura assicurativa e non aveva accettato la proposta del dirigente di fare fronte ad eventuali spese e di sospendere la retta della scuola calcio per il periodo di infortunio.
Il Presidente Quatela si diceva del tutto estraneo ai fatti in quanto non era presente al campo al momento dell’infortunio e non aveva avuto contatti con il genitore del calciatore. Affermava di aver sempre impartito ai suoi dirigenti rigide disposizioni per impedire che atleti non tesserati partecipassero ad allenamenti; tale asserzione veniva confermata dal Marino che si assumeva integralmente la responsabilità dell’infortunio.In sede di replica il rappresentante della Procura affermava che la ricostruzione dei fatti operata dal Marino non era congrua rispetto alle affermazioni del genitore del calciatore cha aveva dichiarato che i documenti per il tesseramento erano stati presentati.La Commissione nell’esaminare i documenti prodotti dalla Procura ha potuto rilevare che le dichiarazioni del padre del calciatore rese al rappresentante dell’Organo inquirente non sono conformi a quelle contenute nella querela dal medesimo presentata. Infatti nella querela afferma di aver prodotto tutti i documenti necessari per il tesseramento alla FIGC, cioè certificato anagrafico, certificato medico e fotografie, nelle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura dichiara invece che non gli era mai stata chiesta alcuna certificazione per il tesseramento per la stagione 2008-2009 e che non aveva firmato alcuna liberatoria per l’attività del figlio. Nelle stesse dichiarazioni afferma altresì di aver avuto cognizione dei fatti solo “de relato” dalla moglie che era presente agli allenamenti ed accompagnava sempre il figlio, mentre lui non lo accompagnava mai, non conosceva i dirigenti della società e seguiva l’attività del figlio solo saltuariamente vedendo qualche partita di sabato.E’ quindi evidente che l’istruttoria condotta sia stata carente e quantomeno “influenzata” dall’esposto presentato agli organi federali dal padre del calciatore e dalla querela inoltrata dallo stesso genitore alla Procura della Repubblica. Infatti sarebbe stato necessario sentire la madre del calciatore che, invece, aveva assistito ai fatti, teneva i rapporti tra la famiglia e la società ed avrebbe, quindi, potuto riferire sull’esatta dinamica degli eventi in relazione alla richiesta dei documenti per il tesseramento da parte della società e della eventuale produzione degli stessi. L’atteggiamento dell’altro genitore che ha presentato addirittura una querela per lesioni colpose, non in linea con la dinamica degli avvenimenti, riferita dai dirigenti e dallo stesso calciatore che parlano di un infortunio del tutto fortuito nell’effettuazione di una parata, senza la partecipazione di terzi od il concorso di cause esterne, colorano di inattendibilità le sue dichiarazioni, tese piuttosto a precostituire elementi per una richiesta di risarcimento danni piuttosto che a riferire fatti a cui, comunque, era rimasto estraneo.
Fatta questa indispensabile premessa non può condividersi la impostazione data dalla Procura Federale alla vicenda in quanto si è centrato l’atto di deferimento sulla mancanza della copertura assicurativa dei calciatori e di una improbabile liberatoria da sottoscrivere da parte dei genitori.
Orbene la violazione da ascrivere ai dirigenti ed alla società è quella, invece, di aver consentito ad un calciatore, pur tesserato annualmente nella stagione precedente, di partecipare ad un allenamento in carenza del rinnovo del tesseramento. A tale violazione consegue la mancata accensione della polizza infortuni che è naturalmente connessa al deposito ed alla vidimazione del tesseramento giovani. Non è invece indispensabile ed anzi, a parere della Commissione, inutile e fuorviante la sottoscrizione di “liberatorie” sottoscritte dai genitori in quanto l’unico documento che contiene in se sia l’efficacia “liberatoria” che l’accensione della polizza infortuni è il tesserino federale la cui esatta compilazione, sottoscrizione e deposito con il corredo dei documenti richiesti, svolge la funzione di autorizzazione esplicita da parte dei genitori alla pratica sportiva e di copertura assicurativa per gli infortuni e non, si badi bene, per le ipotesi di responsabilità civile. Ulteriore ed indispensabile documento è il certificato medico, redatto secondo legge e rilasciato da sanitario o centro autorizzati, che pone al riparo la società dalle problematiche connesse all’accertamento dell’idoneità fisica degli atleti. Nel caso di specie la violazione si è verificata anche se, per la irrogazione della sanzione, deve tenersi conto di due elementi che attenuano la responsabilità del dirigente che l’ha commessa. Il primo è la circostanza pacifica che ai fatti ha assistito la mamma del minore che lo ha accompagnato agli allenamenti. La presenza di uno dei genitori conferma la piena consapevolezza della famiglia del giovane sia sulla sua adesione al tesseramento con la Certosa che dell’autorizzazione esplicita all’esercizio della pratica sportiva. Né potrà obiettarsi che il consenso di uno solo dei genitori sia insufficiente essendo necessaria l’autorizzazione di entrambi. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione, il consenso dell’altro genitore può ricavarsi per fatti concludenti ed in questo caso si deve sottolineare come il minore anche nella precedente stagione sportiva avesse praticato calcio con la medesima società e che il padre, seppur saltuariamente, avesse seguito tale attività non agonistica. Analoghe considerazioni unitamente alla puntuale analisi della legislazione dello Stato vigente in materia ha condotto la Corte Federale ad affermare in una recentissima decisione che l’esercizio della pratica sportiva non agonistica non è atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del minore ed è quindi adottabile anche da un solo genitore. Il secondo elemento da considerare come attenuante è quello che il minore, che aveva contratto il tesseramento nella precedente stagione nel gennaio 2008, all’atto dell’infortunio era ancora coperto dal certificato medico di idoneità presentato al momento e che ha validità annuale. La responsabilità della violazione va ascritta esclusivamente al dirigente Marino, segretario dell’associazione, presente al momento dei fatti e su cui incombeva, in forza della ripartizione degli incarichi assegnata nell’associazione, la responsabilità di curare il tesseramento dei calciatori e, quindi, di impedire che soggetti non ancora tesserati svolgessero la pratica sportiva. Non può invece condividersi la richiesta di concorso di responsabilità da parte del Presidente. Al di là delle dichiarazioni dello stesso che ha affermato di aver dato rigide disposizione nel senso indicato dal regolamento a tutti i dirigenti; dichiarazioni confermate dal Marino e su cui la Commissione non ha motivo di dubitare ritenendole conformi alla logica, alla prassi invalsa nelle società ed ai precedenti del dirigente, ormai tesserato da quarant’anni senza essere mai incappato in sanzioni disciplinari, valgono i precedenti della giurisprudenza della Commissione che ha sempre ritenuto il presidente della violazioni proprie e di quelle delle norma regolamentari sul tesseramento e non quale responsabile oggettivamente delle responsabilità ascritte ai suoi dirigenti. Orbene nella specie non vi è stata violazione nel tesseramento di calciatori ma di aver consentito la pratica sportiva ad un soggetto non ancora regolarmente tesserato, o ritesserato, e della stessa, come si è visto, deve rispondere direttamente il solo Marino, in quanto al Presidente non può richiedersi materialmente di controllare direttamente tutti gli atleti che in ogni momento sono presenti sul campo di gioco ma tale controllo incombe direttamente sugli addetti al campo, dirigenti e tecnici.
Le sanzioni vanno adeguate, per le considerazioni sopra svolte, a quanto stabilito in dispositivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente della società Certosa Quatela Giuseppe.
Di ritenere responsabile degli addebiti ascritti il segretario Marino Raffaele e per l’effetto di irrogargli la inibizione di mesi due
Di comminare alla società Certosa, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo segretario, l’ammenda di € 300,00.
Si comunichi alle parti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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