COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di :
MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO, per violazione dell’ art. 1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ROMANO
Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCIO Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO per violazione
dell’ art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C. e all’articolo 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,la società U.S. SAN CALOGERO a titolo di
responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte per le condotte ascritte ai propri
tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società così come previsto dall’art.
1, comma 5, del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Sostituto Procuratore Federale,
- esaminata la nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti della
Federazione Italiana Giuoco Calcio ha trasmesso a questa Procura la documentazione relativa alla partecipazione
irregolare di alcuni calciatori per la società U.S. SAN CALOGERO nel campionato provinciale allievi girone B, come
denunciato dalla A.S.D. Nuova Pannaconi con nota del 6 aprile 2009;
- considerato come dall’analisi della documentazione prodotta e acquisita dall’ufficio, con particolare riferimento alle distinte
dei giocatori partecipanti presentate di volta in volta dai dirigenti accompagnatori della squadra e ai referti arbitrali, sia
emerso come i calciatori Giuseppe MAZZEO, nato il 29 novembre 1992 e Antonio PONTORIERO nato il 13 maggio 1993,
abbiano partecipato alla gran parte delle partite del campionato provinciale allievi girone B in favore dalla U.S. San
Calogero, nonostante avessero preso parte nel campionato superiore di 1^ categoria e in favore della stessa compagine
dell’U.S. SAN CALOGERO, ad un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi;
- rilevato che, nelle predette distinte presentate agli arbitri delle rispettive gare, la specifica dichiarazione di regolare
tesseramento dei giocatori impiegati dalla U.S. SAN CALOGERO risulta sottoscritta rispettivamente da Domenico
ROMANO, Rosario ROMANO e Nicola BERTUCCIO, quali dirigenti accompagnatori della squadra;
- considerato che i menzionati dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione delle distinte dei partecipanti alle gare,
dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza,
giuste le norme vigenti;
- ritenuto che l’avvenuto utilizzo di calciatori che, nella stagione in corso, hanno partecipato ad un numero di gare superiore
alla metà di quelle svoltesi per la squadra impegnata nel campionato superiore (nel caso di specie la 1^ categoria)
preclude la possibilità di utilizzo degli stessi nelle gare del campionato inferiore (nel caso di specie il campionato
provinciale allievi) a norma dell’art. 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, così integrando gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1
comma 1, del C.G.S., in relazione al citato articolo delle N.O.I.F.;
- ritenuto, altresì, che la società U.S. SAN CALOGERO debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.
4, comma 2, del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.;
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.;
ha deferito
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 884/1077 pf 08-09/AA/ac del 10.08.2009:
1) MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO, per violazione dell’ art. 1 comma 1 del Codice
di Giustizia Sportiva, con riferimento all’articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. per aver partecipato a
gare del campionato provinciale allievi nonostante non ne avessero titolo;
2) ROMANO Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCI Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO per
violazione dell’ art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C. e all’articolo 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per aver di volta in volta sottoscritto e presentato
all’arbitro le distinte di gara delle partite del campionato provinciale allievi con l’elencazione dei calciatori partecipanti, contenente i
nominativi dei giocatori Giuseppe Mazzeo e Antonio Pontoriero ancorché non avessero titolo a parteciparvi;
3) la società U.S. SAN CALOGERO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte
per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società così
come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 16 novembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello il vice presidente della U.S. SAN CALOGERO Nicola BERTUCCIO, in veste di deferito ed in rappresentanza della
società nonché Rosario ROMANO, in veste di deferito.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
• 10 giornate di squalifica per MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO,
• Mesi due (2) di inibizione per ROMANO Domenico;
• Mesi tre (3) di inibizione per ROMANO Rosario;
• Mesi uno (1) per BERTUCCIO Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO;
• 10 punti di penalizzazione per la società U.S. SAN CALOGERO da scontare nel corrente campionato allievi provinciali e
l’ammenda di € 2000,00
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
La difesa ha rappresentato di avere schierato i calciatori per la difficoltà di reclutare giovani atleti in un piccolo centro, quale quello di
San Calogero, per cui chiede che la sanzione sia contenute nei minimi edittali in particolare per i calciatori che non erano a conoscenza
della normativa.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali (distinte di gara),
addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
In particolare i fatti integrano le violazioni contestate per:
1) MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO,
2) ROMANO Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCI Nicola; dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO;
3) la società U.S. SAN CALOGERO.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
• Ai calciatori MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio (U.S. San Calogero), la squalifica per SEI giornate effettive;
• Al Sig. ROMANO Domenico, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l’inibizione per mesi DUE, e quindi
fino al 18 GENNAIO 2010;
• Al Sig. ROMANO Rosario, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l’inibizione per mesi DUE, e quindi fino
al 18 GENNAIO 2010;
• Al Sig. BERTUCCIO Nicola, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l’inibizione per mesi UNO, e quindi
fino al 18 DICEMBRE 2009;
• alla società U.S. SAN CALOGERIO la penalizzazione di DIECI (10) punti in classifica da scontare nella corrente stagione
sportiva 2009/2010 relativamente al campionato Allievi Provinciali;
• alla società U.S. SAN CALOGERO l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).