COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. CASALSERUGO BOVOLENTA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 26 del 21/10/2009 –
Squalifica per 4 giornate giocatore Noventa Francesco; Squalifica sino al 9/11/2009 allenatore Bortoli
Fabrizio – Campionato 1^ Categoria
La Società USD Casalserugo ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale pubblicate
nel Comunicato n. 26 del 21/10/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti disciplinari :
- Squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Noventa Francesco : “perché già sostituito, assumeva un
contegno ripetutamente offensivo nei riguardi dell’arbitro, nonché per avere reiterato le offese, aggiungendo anche
minacce nei confronti dello stesso dopo l’espulsione”;
- Squalifica sino al 9/11/2009 a carico della’ellantore Bortoli Fabrizio.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la sanzione della squalifica sino al 9/11/2009 a
carico dell’allenatore Bortoli Fabrizio, perché provvedimento inoppugnabile (non superando un mese) in base a quanto
disposto dall’art. 45,3° comma, lettera b) del C.G.S.;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Casalserugo Bovolenta concernente la squalifica a carico del calciatore
Noventa Francesco e la documentazione ufficiale in atti;
considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova
circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Casalserugo Bovolenta;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Noventa Francesco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.