COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE G.S. REAL S.MARCO ASD
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 22 del 23/9/2009 –
Squalifica sino al 31/10/2009 giocatore Graziano Emanuele; Squalifica sino al 14/10/2009 allenatore
Dapar Riccardo – Campionato Regionale Allievi
La Società G.S. Real S.Marco ASD ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 22 del 23/9/2009, con la quale ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari :
• Squalifica sino al 31/10/2009 a carico del giocatore Graziano Emanuele : “per aver spinto con forza al petto l’arbitro,
facendolo indietreggiare procurandogli inoltre, momentaneo dolore”;
• Inibizione sino al 14/10/2009 a carico dell’allenatore Dapar Riccardo : “per comportamento offensivo nei confronti
dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante la sanzione della inibizione sino al 14/10/2009 a
carico dell’allenatore Dapar Riccardo, in quanto il Giudice Sportivo Regionale, con C.U. n. 23 del 30/9/2009 pag. 23/339
ha precisato che la sanzione stessa doveva intendersi inflitta al massaggiatore Ambrosi Massimo;
esaminato il ricorso ritualmente presentato dal G.S. Real S.Marco concernente la squalifica sino 31/10/2009 del calciatore
Graziano Emanuele;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto indicato nel suo referto di gara;
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Graziano appare congrua, atteso il comportamento tenuto dallo stesso nei
confronti dell’arbitro;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a una modifica della decisione impugnata:
tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il rapporto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dal G.S. Real S.Marco;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/10/2009 a carico del calciatore Graziano Emanuele;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.