COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE S.S.V

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE S.S.VILLANOVESE

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –

Squalifica per due giornate giocatore Finardi Federico – Campionato di 2^ Categoria

La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società S.S. Villanovese,

riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile.

Infatti la squalifica a carico del calciatore Finardi Federico non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45,3° comma,

lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva (non superiore a 2 giornate).

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla S.S. Villanovese;

• di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Finardi Federico;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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