COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE S.S.V
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE S.S.VILLANOVESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –
Squalifica per due giornate giocatore Finardi Federico – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società S.S. Villanovese,
riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile.
Infatti la squalifica a carico del calciatore Finardi Federico non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45,3° comma,
lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva (non superiore a 2 giornate).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla S.S. Villanovese;
• di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Finardi Federico;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.