COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.4. OPPOSIZIONE G.S. REAL S.MARCO ASD

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 22 del 23/9/2009 –

Squalifica sino al 31/10/2009 giocatore Graziano Emanuele; Squalifica sino al 14/10/2009 allenatore

Dapar Riccardo – Campionato Regionale Allievi

La Società G.S. Real S.Marco ASD ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale

Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 22 del 23/9/2009, con la quale ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari :

• Squalifica sino al 31/10/2009 a carico del giocatore Graziano Emanuele : “per aver spinto con forza al petto l’arbitro,

facendolo indietreggiare procurandogli inoltre, momentaneo dolore”;

• Inibizione sino al 14/10/2009 a carico dell’allenatore Dapar Riccardo : “per comportamento offensivo nei confronti

dell’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante la sanzione della inibizione sino al 14/10/2009 a

carico dell’allenatore Dapar Riccardo, in quanto il Giudice Sportivo Regionale, con C.U. n. 23 del 30/9/2009 pag. 23/339

ha precisato che la sanzione stessa doveva intendersi inflitta al massaggiatore Ambrosi Massimo;

esaminato il ricorso ritualmente presentato dal G.S. Real S.Marco concernente la squalifica sino 31/10/2009 del calciatore

Graziano Emanuele;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto indicato nel suo referto di gara;

ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Graziano appare congrua, atteso il comportamento tenuto dallo stesso nei

confronti dell’arbitro;

constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a una modifica della decisione impugnata:

tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il rapporto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata ai

sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dal G.S. Real S.Marco;

• di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/10/2009 a carico del calciatore Graziano Emanuele;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it