COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE A
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Amadio Gionata – Campionato di Promozione
La Società ACD Vittorio Falmec S.M. Colle ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per
cinque giornate a carico del calciatore Amadio Gionata per : “grave atto di violenza in danno di un avversario, nonché per
contegno offensivo nei confronti di un assistente arbitrale dopo l’espulsione ed altresì per avere reiterato le offese nei
confronti dello stesso dalla tribuna”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ACD Vittorio Falmec S.M.Colle;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la delibera impugnata;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova
circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’ACD Vittorio Falmec S.M. Colle;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Amadio Gionata;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.