COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese
del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese
del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese
della Società U.S. Legnarese
La Procura Federale con atto del 21/9/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Calciatore Simone LANDO (U.S. Legnarese)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 CGS anche in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del CGS, per
infrazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato le 21
gare indicate in epigrafe (vedi atto di deferimento allegato) nelle fila della Società U.S. Legnarese senza averne titolo
perché al momento non tesserato;
i Dirigenti Giraldo BONIFACIO e Giuliano BAZZOLO (U.S. Legnarese)
per rispondere della infrazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le
distinte di gara indicate nell’atto di deferimento allegato, nelle quali dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Lando Simone non ne avesse titolo;
la società U.S. LEGNARESE - Legnaro (PD)
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati
ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
esaminata la nota del 13 maggio 2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha segnalato la
partecipazione irregolare del calciatore Simone LANDO nelle fila della società U.S. Legnarese in occasione delle
seguenti 21 gare valevoli per il Campionato Juniores 2008-2009 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Padova :
03.10.2008: Legnarese-Due Stelle 4-1
11.10.2008: Codevigo-Legnarese 0-2
18.10.2008: Legnarese-Prix Maserà 6-0
25.10.2008: Casone-Legnarese 0-7
01.11.2008: Legnarese-Rio 1-2
08.11.2008: Cartura-Legnarese 1-4
15.11.2008: Legnarese- Salboro 7-1
22.11.2008: Carpanedo-Legnarese 2-1
19.11.2008: Legnarese-San Lorenzo 1-2
06.12.2008: Arzergrande-Legnarese 5-2
20.12.2008: Arre-Legnarese 2-7
27.12.2008: Legnarese-Santangiolese 5-1
10.01.2009: Legnarese-C.Colombo 5-1
31.01.2009: Due Stelle-Legnarese 2-3
14.02.2009: Prix Maserà-Legnarese 1-2
21.02.2009: Legnarese-Codevigo 2-0
28.02.2009: Legnarese-Casone 5-0
07.03.2009: Rio-Legnarese 0-1
14.03.2009: Legnarese-Cartura 3-0
21.02.2009: Salboro-Legnarese 1-4
04.04.2009: San Lorenzo-Legnarese 0-2
rilevato, dall’esame della documentazione acquisita, che il calciatore Simone LANDO é stato impiegato dalla Società U.S.
Legnarese in posizione irregolare nelle predette gare, perché privo di tesseramento dal momento che il medesimo, già
tesserato nella precedente stagione con l’U.S. Legnarese con cartellino di settore giovanile con vincolo annuale in
scadenza al 30.06.2008, risulta nuovamente tesserato con la medesima società solamente a far data dal 04.05.2009;
considerato che la partecipazione irregolare alla gara del 18.04.2009 Legnarese-Arzergrande é già stata sanzionata dal
Giudice Sportivo (cfr. C.U. n. 49 del 22.04.2009);
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Lando venne inserito nell’elenco in distinta
delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate,
nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal Sig. Giuliano Bazzolo, ad eccezione delle gare del 03.10.2008
(Legnarese-Due Stelle) e del 15.11.2008 (Legnarese-Salboro) in occasione delle quali le relative distinte vennero
sottoscritte, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal Sig. Giraldo Bonifacio;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione delle liste gare richiamate, ebbero a
dichiarare che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità
della società di appartenenza, giusta le norme vigenti;
accertato che il Lando ha partecipato alle predette gare nell’interesse della società U.S. Legnarese, configurando
pertanto nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 1,comma 5 del C.G.S. che prevede che sono tenuti all’osservanza delle
norme del C.G.S. e delle norme statutarie e federali anche coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o
nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale;
ritenuto che l’utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine
sportiva sanciti dall’art.1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 10,commi 2 e 6 del C.G.S., ascrivibile al
calciatore Simone Lando nonché ai Sigg.ri Girlado Bonifacio e Giuliano Bazzolo, al momento dei fatti contestati
qualificatisi quali dirigenti della Società U.S. Legnarese, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, alla società U.S.
Legnarese, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,coma 5 C.G.S.”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 20/10/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese
il Sig.Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese
il Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese
la Società U.S. Legnarese, rappresentata dal Presidente Sig. Malimpensa Giuseppe
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al
patteggiamento, nella misura di seguito specificata :
a carico del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese : squalifica per due giornate di gara da
scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores 2009/2010;
a carico del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese . inibizione per giorni 15;
a carico del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese : inibizione per mesi 2:
a carico della Società U.S. Legnarese : - penalizzazione di n. 7 punti in classifica da applicarsi nel Campionato
Provinciale Juniores 2009/2010;
- ammenda di € 500,00.-
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
a carico del Sig. Lando SIMONE Calciatore U.S. Legnarese : squalifica per due giornate di gara da
scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores 2009/2010;
a carico del Sig. Giraldo BONIFACIO Dirigente U.S. Legnarese . inibizione per giorni 15;
a carico del Sig. Giuliano BAZZOLO Dirigente U.S. Legnarese : inibizione per mesi 2:
a carico della Società U.S. Legnarese : - penalizzazione di n. 7 punti in classifica da applicarsi nel Campionato
Provinciale Juniores 2009/2010;
- ammenda di € 500,00.-