COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Damiano BOSCOLO Arbitro Effettivo della Sezione di Chioggia

La Procura Federale con atto del 23/9/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale l’A.E.

Damiano Boscolo della Sezione A.I.A. di Chioggia per rispondere :

“della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., con riferimento anche a quanto previsto

dall’art. 40,comma 2, lettere a) e b) del Regolamento A.I.A., avendo lo stesso, al termine della gara del Campionato di 3^

Categoria Ambrosiana Sambruson-Real S.Anna, disputata in data 9/4/2009, tenuto un comportamento non consono al

proprio ruolo di direttore di gara, mediante due distinti episodi di intemperanza (violento calcio alla porta di accesso allo

spogliatoio arbitrale e lancio di una cartella contenente i documenti di gara) alla presenza di un osservatore arbitrale,

nonché di numerosi tesserati e dirigenti delle due società sportive”.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

Il Vice Procuratore Federale,

letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale e la documentazione alla stessa allegata, che qui si intende

integralmente richiamata, relativa al comportamento tenuto dal sig. Boscolo Damiano, Arbitro Effettivo della Sezione di

Chioggia, al termine della gara del Campionato di 3^ Categoria, girone "D", Ambrosiana Sambruson-Real S. Anna,

disputata in Sambruson (VE) in data 9.4.2009;

considerato che, come emerge dal contesto dell'attività di indagine, il sig. Damiano Boscolo:

dopo aver deciso di sospendere la gara di cui in premessa al 31’ del secondo tempo di gioco, a seguito di vivaci proteste

da parte di alcuni calciatori del Real S.Anna, si portava verso lo spogliatoio a lui destinato aprendone la porta con un

calcio di notevole violenza;

successivamente, con gesto improvviso quanto inconsulto, afferrava un raccoglitore di documenti lì presente,

scagliandolo con veemenza in direzione di alcuni Dirigenti di entrambe le Società sportive, nel frattempo sopraggiunti per

ritirare i rispettivi documenti di gara;

rilevato che il comportamento innanzi descritto ha trovato ampio e particolareggiato riscontro, sia nelle dichiarazioni rese

al Collaboratore della P.F., dall'osservatore arbitrale della Sezione AIA di Mestre, sig. Trevisan Luciano, che aveva avuto

modo di assistere agli episodi suddetti, sia, peraltro, nelle ammissioni, fatte pervenire con apprezzabile, seppur tardiva,

manifestazione di resipiscenza, dallo stesso Boscolo, con lettera datata 20.7.2009 ed allegata al fascicolo istruttorio;

ritenuto che il succitato sig. Boscolo Damiano abbia posto in essere, nella circostanza in esame, un contegno

palesemente in contrasto con i basilari principi di correttezza e probità sportiva sanciti dall'art. 1 , comma 1 del C.G.S.,

che incombono sui soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali, la cui violazione assume particolare valenza nel

caso di specie, proprio in considerazione del delicato ruolo arbitrale dallo stesso rivestito, in occasione della gara

Ambrosiana Sambruson-Real S. Anna del 9.4.2009; nonché di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lettere a) e b) del

Regolamento A.I.A.”

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 20/10/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Damiano BOSCOLO A.E. della Sezione AIA di Chioggia

Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dal Sig. Damiano Boscolo e valutato il contesto in cui si é

svolto il fatto oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dal soggetto deferito, ha ritenuto di poter aderire al

patteggiamento, nella misura di seguito specificata :

a carico del Sig. Damiano BOSCOLO la sanzione della sospensione di mesi 1.

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

Dispone

a carico del Sig. Damiano BOSCOLO, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Chioggia l’applicazione della sanzione della

sospensione per mesi uno.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it