COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo

della Società U.S. Ponte Crepaldo

La Procura Federale con atto del 5/8/2009, pervenuto il 12/9/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare

Territoriale i seguenti soggetti :

il Sig. Guglielmo BOSO - Presidente U.S. Pontecrepaldo

per rispondere della violazione di cui all’art.5,comma 1 C.G.S. ,con le aggravanti di cui al VI comma dell’art. 5 CGS lett b)

e d), per le dichiarazioni lesive contenute nell’esposto inviato per fax in data 30.04.09, così come meglio spiegato nella

parte motiva dell’atto di deferimento;

la Società U.S. PONTECREPALDO

per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4 comma 1 e art.5 comma 2 del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al

suo Presidente.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

delegato il Sostituto Procuratore Avv. Agnese Massaro in ordine all'accertamento di responsabilità a carico della Soc.

Pontecrepaldo e dei suoi tesserati in relazione alle affermazioni contenute nel ricorso presentato al Giudice Sportivo con

fax inviato in data 30.04.09 (cfr.: all.1);

letta la richiesta d'intervento al riguardo, inviata alla Procura Federale, dalla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il

Comitato Regionale Veneto, con propria nota 07.05.09 (cfr.: all.2);

acquisito, presso l'Ufficio Tesseramenti c/o il C.R. Veneto, il foglio tesseramento, per la stagione sportiva 2008-2009,

della US Pontecrepaldo, dal quale risulta che la Società è legalmente rappresentata dal Sig. BOSO Guglielmo, nella sua

qualità di Presidente, e che il nr. di fax della sede societaria, come indicato nel censimento, è lo 0421-232562 (cfr.: all.3);

rilevato che con l'esposto 30.04.09 in oggetto, a firma del Presidente, Sig. Guglielmo Boso, (cfr.: all.1), l’U.S.

Pontecrepaldo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. nr.42 del 29.04.09, con cui lo stesso ha

inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Ferrazzo Mattia, e che tale squalifica, in parziale accogli mento del

impugnativa proposta, è stata ridotta a tre giornate dalla Commissione Disciplinare, con provvedimento di cui al C.U nr.68

del 06.05.09 (cfr.: all.4);

che tale scritto è stato inviato dal nr. di fax ufficiale della Società sportiva in parola (0421-232562), sicché nessun dubbio

può sussistere in ordine alla sua riferibilità all’U.S. Pontecrepaldo ed al suo Presidente, Sig. BOSO Guglielmo, firmatario

dello stesso;

che, in detto gravame, sono contenute espressioni alquanto sconvenienti in ordine alla decisione del G.S. ed alla

necessità della sua revisione (cfr.: "si intima di sospendere la squalifica inflitta"), nonché minacce di azioni legali nei

confronti degli organi federali, in sede civile e penale, del tutto fuori luogo, ed illazioni circa la regolarità della competizione

in corso (cfr.: "denunceremo penalmente e civilmente tutte le autorità preposte, poiché non solo a nostra opinione, tal

decisione è viziata per un regolare campionato dilettantistico").

AI dibattimento del 6/10/2009 sono risultati presenti :

• il Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo

• la Società A.C. Ponte Crepaldo rappresentata dal Sig. Guglielmo Boso

• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalla Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto

oggetto del deferimento, nella riunione del 6/10/2009 ha ritenuto di concordare con i soggetti deferiti un rinvio del

dibattimento al fine di consentire al Sig. Boso ed alla Società di porre parziale rimedio rispetto a quanto espresso nel fax

inviato in data 30/4/2009.

Il procedimento é stato così rinviato alla data del 10/11/2009.

Nelle more del procedimento stesso, é pervenuta una lettera di scuse indirizzata alla F.I.G.C. – L.N.D., ed ai suoi Organi

– e precisamente Giudice Sportivo, Commissione Disciplinare e Procura Federale – sottoscritta dal Sig. Boso anche in

rappresentanza della Società, nella quale il Presidente dell’U.S. Ponte Crepaldo riconosce le proprie “colpe”, e chiede

ammenda per le frasi ingiuriose precedentemente rivolte agli Organi della Federazione.

Alla luce di questo nuovo elemento le parti concordano sull’applicazione delle seguenti sanzioni :

• a carico del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo : inibizione di mesi due;

• a carico della Società U.S. Ponte Crepaldo : ammenda di € 300,00.-

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura

Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

Dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

• a carico del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo : inibizione di mesi due;

• a carico della Società U.S. Ponte Crepaldo : ammenda di € 300,00.-

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