COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE G.S. BARCON
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato
n. 15 del 14/10/2009 – Squalifica per cinque giornate Calciatore Dalla Zanna Lino – Campionato di 3^
Categoria
La Società G.S. Barcon ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 15 del 14/10/2009, con la quale adottava la squalifica per cinque giornate a
carico del calciatore Dalla Zanna Lino.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società G.S. Barcon;
appurato che il ricorso é stato sottoscritto da dirigente del G.S. Barcon che non risulta abilitato alla rappresentanza della
società, stante il foglio di censimento inviato al C.R. Veneto dalla Società medesima dal quale risulta che il Presidente é
Roberti Renato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dal G.S. Barcon;
di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.