COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. TREVISO 2009
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 23 del 30/09/2009 –
Applicazione art. 17 C.G.S. gara Vigontina – Treviso 2009 del 20/9/2009 – Campionato di Eccellenza
La Società A.C.D. ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
nel Comunicato n. 23 del 30/09/2009, con la quale adottava a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara in
epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S.), per aver Impiegato il calciatore straniero Verbanac Nemanja prima della concessione
dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto.
La Commissione Disciplinare Territoriale
- ritenuta preliminare alla decisione della delibera del G.S. impugnata, la definizione della posizione di tesseramento per
l’ASD Treviso 2009, relativamente alla stagione sportiva 2009/2010, del calciatore – status 80 – Svraka Verbanac
Nemanja;
- in particolare, ritenuta preliminare la definizione della data di decorrenza del tesseramento del calciatore di cui sopra da
parte dell’ASD Treviso 2009, vale a dire se quella della consegna all’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto della
richiesta di trasferimento con la relativa documentazione, ovvero quella, successiva, della comunicazione scritta all’ASD
Treviso 2009 da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto;
- visto l’art. 47,4° comma, lettera b) del C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della
F.I.G.C. per le decisioni di competenza, riservando all’esito ogni successiva deliberazione.