COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO A.C. M
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO A.C. MARANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 28/10/2009 –
Squalifica per tre giornate giocatore Corà Nicolò – Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Marano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
nel Comunicato n. 27 del 28/10/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Corà Nicolò la sanzione della squalifica
per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato
l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Marano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione di primo grado e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione di due
giornate di squalifica
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Marano;
• di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Corà Nicolò.
La tassa reclamo non é stata versata.