COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO A.C. M

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.1. RICORSO A.C. MARANO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 28/10/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Corà Nicolò – Campionato di Eccellenza

La Società A.C. Marano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata

nel Comunicato n. 27 del 28/10/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Corà Nicolò la sanzione della squalifica

per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato

l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Marano;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutata la decisione di primo grado e ritenuta più congrua alla dinamica ed al contenuto dei fatti la sanzione di due

giornate di squalifica

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Marano;

• di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Corà Nicolò.

La tassa reclamo non é stata versata.

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