COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CASALE DI SCODOSIA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del
4/11/2009 – Applicazione art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; Ammenda di € 52,00;
Inibizione dirigente accompagnatore Portici Paolo sino 28/11/2009 – Partita Casale Scodosia - Città di
Castello - Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. Casale di Scodosia ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice
Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 18 del 4/11/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale
constatato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia
dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile, per vizio di forma, l’opposizione avanzata dall’U.S. Casale di Scodosia;
- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.