COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.S.D. A

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. RICORSO A.S.D. ALTINO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 4/11/2009 –

Applicazione art. 17/5 C.G.S. partita Cendon – Altino dell’1/11/2009, Inibizione sino al 16/11/2009

dirigente accompagnatore Braglia Luigi – Campionato di 2^ Categoria

La Società ASD Altino ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel

Comunicato n. 28 del 4/11/2009, con cui ha assunto i seguenti provvedimenti :

- sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (v. art. 17/5 C.G.S.) a carico dell’ASD Altino per “aver effettuato n. 4

sostituzioni di giocatori anziché n. 3 come previsto da regolamento pubblicato in C.U. n. 1 del 01.07.2009, situazione

confermata dall’arbitro con supplemento”.

- inibizione sino al 16/11/2009 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Braglia Luigi

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Altino;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito l’arbitro, che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha dichiarato che la Società Altino nel corso della

gara emarginata ha effettuato la sostituzione di n. 3 giocatori e non di n. 4 come in un primo tempo comunicato, nel

rispetto quindi delle norme regolamentari vigenti;

constatato che alla luce di quanto sopra la gara oggi presa in esame risulta essere regolare

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di accogliere il ricorso presentato dall’ASD Altino;

• di omologare la gara con il risultato acquisito in campo : Cendon – Altino 0 – 3;

• di annullare la sanzione della inibizione sino al 16/11/2009 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Braglia Luigi.

• La tassa reclamo non é stata versata.

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