COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.4. OPPOSIZIONE U.S. CASALE DI SCODOSIA

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del

4/11/2009 – Applicazione art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; Ammenda di € 52,00;

Inibizione dirigente accompagnatore Portici Paolo sino 28/11/2009 – Partita Casale Scodosia - Città di

Castello - Campionato Juniores Provinciale

La Società U.S. Casale di Scodosia ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice

Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 18 del 4/11/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale

constatato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia

dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile, per vizio di forma, l’opposizione avanzata dall’U.S. Casale di Scodosia;

- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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