COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.S.D. A
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO A.S.D. ALTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 4/11/2009 –
Applicazione art. 17/5 C.G.S. partita Cendon – Altino dell’1/11/2009, Inibizione sino al 16/11/2009
dirigente accompagnatore Braglia Luigi – Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD Altino ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel
Comunicato n. 28 del 4/11/2009, con cui ha assunto i seguenti provvedimenti :
- sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (v. art. 17/5 C.G.S.) a carico dell’ASD Altino per “aver effettuato n. 4
sostituzioni di giocatori anziché n. 3 come previsto da regolamento pubblicato in C.U. n. 1 del 01.07.2009, situazione
confermata dall’arbitro con supplemento”.
- inibizione sino al 16/11/2009 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Braglia Luigi
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Altino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha dichiarato che la Società Altino nel corso della
gara emarginata ha effettuato la sostituzione di n. 3 giocatori e non di n. 4 come in un primo tempo comunicato, nel
rispetto quindi delle norme regolamentari vigenti;
constatato che alla luce di quanto sopra la gara oggi presa in esame risulta essere regolare
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il ricorso presentato dall’ASD Altino;
• di omologare la gara con il risultato acquisito in campo : Cendon – Altino 0 – 3;
• di annullare la sanzione della inibizione sino al 16/11/2009 a carico del dirigente accompagnatore Sig. Braglia Luigi.
• La tassa reclamo non é stata versata.