COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Pompeo Luciani – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Verona

La Procura Federale con atto del 26/10/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale :

l’A.E. Sig. Pompeo Luciani della Sezione A.I.A. di Verona

per rispondere “della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art.,comma 1 del C.G.S., con riferimento

specifico a quanto previsto dall’art. 40,commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A”., per le frasi pronunciate nel corso della gara

Fruttapiù Verona-Graphistudio Campagna del giorno 1.3.2009 del Campionato di Serie “B” Femminile.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 20/10/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Pompeo LUCIANI A.E. della Sezione AIA di Verona

Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, dopo l’esposizione dei fatti oggetto del deferimento, chiede l’applicazione di mesi quattro

di sospensione a carico dell’A.E. Luciani.

Il soggetto deferito ha, invece, escluso categoricamente qualsiasi addebito.

La C.D.T.

esaminato il complessivo materiale probatorio acquisito al procedimento, rileva innanzitutto che rimangono forti dubbi in

ordine alla esatta formulazione delle frasi incriminate.

Infatti, il quadro accusatorio é supportato soltanto dalle dichiarazioni dell’altro assistente di gara, ma non confermato

dall’arbitro che, invece, era presente nello spogliatoio al momento del loro asserito proferimento, e che quindi avrebbe

ben dovuto sentire le frasi di cui trattasi.

Sotto tale profilo, la C.D.T. non ritiene sufficiente la prova raggiunta ai fini di una pronuncia di condanna.

Fermo restando, peraltro, qualora le frasi di cui trattasi fossero state effettivamente pronunciate, la loro limitata capacità

lesiva, considerato il contesto di riferimento ed i particolari astanti (terna arbitrale).

Quanto, poi, alla frase che sarebbe stata proferita in sede di appello/identificazione delle giocatrici, seppur quest’ultima

dotata di certa capacità offensiva, non é rimasta oggetto di alcun effettivo riscontro probatorio

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale assolve il deferito dalle imputazioni ascritte.

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