COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO F.C.D. O.D.M. SAN PIETRO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 30 del 18/11/2009 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Bergamasco Andrea – Campionato di 2^ Categoria
La Società F.C.D. O.D.M. San Pietro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 30 del 18/11/2009, con la quale assumeva la squalifica per cinque giornate a carico del
giocatore Bergamasco Andrea : “per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un giocatore avversario al
termine della gara (art. 19, comma 4, lettera c del C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società F.C.D. O.D.M. San Pietro;
sentito personalmente il legale rappresentante della Società opponente, il quale si é riportato al contenuto del reclamo;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato di non aver constatato l’esistenza di una asserita botta (ulteriore a
quella ricevuta in campo) all’occhio del calciatore Marinucci Andrea (Civé), né di aver visto il Bergamasco o altri giocatori
dell’ODM San Pietro colpire il Marinucci, precisando altresì di essersi limitato a riferire sul suo rapporto una dichiarazione
dello stesso Marinucci, priva di qualsiasi supporto probatorio;
ritenuto pertanto che alla luce di tale precisazione non vi sia alcuna prova della sussistenza del fatto attribuito al calciatore
Bergamasco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere il ricorso presentato dal la Società FCD O.D.M. San Pietro;
- di annullare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bergamasco Andrea.
La tassa reclamo non é stata versata.