COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.8. OPPOSIZIONE A.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.8. OPPOSIZIONE A.S.D. BOYS BUTTAPEDRA 2006

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del

12/11/2009 – Applicazione art. 17, comma 3 C.G.S. partita Mozzecane – Boys Buttapedra 2006 del

12/11/2009; Applicazione di 1 punto di penalizzazione – Torneo Esordienti

La Società A.S.D. Boys Butttapedra 2006 ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice

Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 22 del 12/11/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale

constatato che alla documentazione in atti non risulta essere stata allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia

dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 22, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile, per vizio di forma, l’opposizione presentata dall’A.S.D. Boys Buttapedra 2006;

- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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