COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 2 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. S.VITO BASSANO

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 30 del 18/11/2009 –

Applicazione art. 17/5 gare Junior Valbrenta-S.Vito del 25/10/2009 e S.Anna-S.Vito dell’8/11/2009;

Inibizione sino al 7/12/2009 Dirigente accompagnatore Meneghetti Claudio, Squalifica per due giornate

giocatore Pasinato Edoardo – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. S.Vito Bassano ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice Sportivo

Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 30 del 18/11/2009 del Comitato Regionale Veneto.

La Commissione Disciplinare Territoriale

dato preliminarmente atto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado al Dirigente Meneghetti Claudio

ed al giocatore Pasinato Edoardo non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettere a) e b) del C.G.S., deve

comunque rilevare dall’esame della documentazione in atti che non risultano essere state allegate le attestazioni di

avvenuto invio di copia dell’opposizione alle Società controparte, come disposto dall’art. 22,5° comma del Codice di

Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile l’opposizione avanzata dall’A.S.D. S.Vito Bassano;

- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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