COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

- del Sig. Sandro BORDIN Presidente A.S.D. CornudaCrocetta 1920

- del Sig. Federico BAVARESCO già calciatore A.S.D. CornudaCrocetta 1920 (ora Rossano 2004)

- della Società A.S.D. CornudaCrocetta 1920

La Procura Federale con atto del 20/10/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

- il Sig. Federico BAVARESCO, Calciatore già tesserato CornudaCrocetta, ora A.C.Rossano

e

- il Sig. Sandro BORDIN, Presidente ASD Cornuda Crocetta 1920

per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 7, commi 4 e 8 del previgente

C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 8,commi 6 e 11 del C.G.S., nonché all’art. 39, comma 2 del Regolamento della L.N.D. e

all’art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico-scrittura privata in violazione della normativa in

vigore nell’ambito della L.N.D.

- la Società ASD CornudaCrocetta 1920

per rispondere della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la

violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

Letta la missiva del 18-02-09, trasmessa dal Presidente della Commissione Vertenze Economiche, Avv. Fabio Di Cagno,

contenente la raccomandata del 22-01-09 trasmessa dal calciatore dilettante, Sig. Bavaresco Federico, tramite il proprio

legale Avv. Dennis Zaniolo, con la quale si chiedeva il riconoscimento di pretesi corrispettivi derivanti da un accordo

privato, di cui veniva prodotta copia, asseritamente stipulato con la società ASD Comuda Crocetta 1920;

Letta la racc. del 22-01-09 inviata dall' Avv. Zaniolo, legale di fiducia del calciatore Bavaresco Federico, con allegata

copia dell'accordo privato del 14-11-06, sottoscritto dal predetto calciatore e dal presidente della ASD Comuda Calcio

1920, Sandro Bordin, con il quale quest'ultimo dichiarava quanto segue: "dichiaro che entro il giorno 30-11-06 verrà

corrisposta al giocatore Bavaresco Federico la somma di € 6.000,00 in assegni. In caso contrario lo stesso giocatore sarà

svincolato gratuitamente nel mese di dicembre 2006";

Rilevato che, nella predetta racc. del 22-01-09, il calciatore Bavaresco, per il tramite del suo legale, riferiva di vantare un

credito, per solo capitale di € 6.000,00 dalla ASD Comuda Crocetta 1920, così come pattuito, per le prestazioni rese in

virtù dell'accordo privato sottoscritto in data 1411-06, e che, rimasti senza esito i bonari tentativi effettuati direttamente

dallo stesso calciatore e dal suo legale, presentava presso la Commissione Vertenze Economiche, formale reclamo

affinché la società ASD Cornuda Crocetta 1920 provvedesse al pagamento del dovuto;

Rilevato che, la sottoscrizione della predetta scrittura privata reca altresì il timbro della società AS Cornuda Crocetta

1920, e che, in data 14-11-06, l'anzidetta società per la stagione sportiva 2006-07, partecipava al campionato di

Eccellenza C.R. Veneto, così come si evince dal foglio censimento 2006-07 allegato;

Rilevato che, il calciatore, Sig. Federico Bavaresco, attualmente tesserato per la Rossano 2004 ASD partecipante al

campionato di Eccellenza C.R. Veneto, nella stagione sportiva 2006-07 veniva tesserato per la società ASD Comuda

Crocetta 1920, partecipante al campionato di Eccellenza del C.R. Veneto, nella medesima data in cui veniva sottoscritto il

predetto accordo privato, ovvero il 14-11-06, così come si evince dal tesseramento storico in atti prodotto;

Ritenuto che, per la stipula dell'accordo economico - scrittura privata redatta e sottoscritta, concluso in violazione alla

normativa in vigore nell'ambito della LND, art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F.,

contravvengono il calciatore Federico Bavaresco, nonché il Presidente della ASD Comuda Crocetta 1920, Sig. Sandro

Bordin a quanto previsto dall' art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 7, comma 4 e 8, del previgente C.G.S., oggi

trasfuso nell'art. 8, comma 6 e 11 del C.G.S., nonché in riferimento all'art. 39, comma 2, del Regolamento della LND e

all'art. 94 ter delle NOIF, e, per la società a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità

diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dal proprio Presidente e tesserato.”

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze

dibattimentali.

Alla seduta del 17/11/2009 la Società Cornuda Crocetta 1920 ed il suo Presidente Bordin Sandro, previo accordo con la

Procura hanno chiesto l’applicazione degli ex articoli 23 e 24 del C.G.S. per le seguenti sanzioni :

- a carico della Società Cornuda Crocetta 1920 : 1 punto di penalizzazione nella classifica da applicarsi nel Campionato di

Promozione 2009/2010 e l’ammenda di € 2.000,00.-;

- a carico del Sig. Bordin Sandro (Cornuda Crocetta 1920 – Presidente) la sanzione della inibizione di mesi 10.

La Commissione Disciplinare, visti gli articoli n. 23 e n. 24 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art.

23, comma 2 del C.G.S., ha disposto l’applicazione delle predette sanzioni nei termini di cui al dispositivo.

Stralciate pertanto, le posizioni dei due soggetti deferiti prima indicati, la C.D.T. ha invitato le parti alla discussione e dopo

aver disposto un breve differimento su richiesta della difesa del calciatore Bavaresco, all’udienza odierna del 15/12/2009,

la C.D.T. , preliminarmente – infruttuosamente – sondata la possibilità di pervenire all’applicazione di una sanzione

concordata, acquisite spontanee dichiarazioni integrative del Bavaresco, ha invitato le parti alla discussione.

Quindi, dopo ampia discussione, sia sui profili di rito, che quelli del merito, le parti hanno così concluso :

* il rappresentante della Procura :

- preliminarmente, chiede siano rimessi agli atti della Procura al fine di una integrazione istruttoria, anche in relazione a

quanto oggi richiesto dalla difesa del calciatore deferito;

- in via principale di merito chiede, allo stato, l’applicazione della sanzione della squalifica per anni 1 (uno) a carico del

Bavaresco;

* il rappresentante della difesa :

- in via pregiudiziale/istruttoria procedersi all’escussione dei sommari informatori dallo stesso indicati, rimettendosi in

ordine alla richiesta preliminare della Procura;

- nel merito, chiede dichiararsi non luogo a procedere.

A questo punto la Commissione, ha dichiarato chiuso il dibattimento, ritirandosi in camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI

Preliminarmente questa C.D.T. ritiene il procedimento maturo per la decisione senza necessità di ulteriore attività

istruttoria.

Di conseguenza, ritiene di dover disattendere le richieste istruttorie avanzate dalle parti, poiché irrilevanti e, comunque,

non decisive e necessarie ai fini della definizione del presente giudizio.

Nel merito questa C.D.T. ritiene sussistenti i fatti di cui al deferimento.

In tale ottica occorre dare rilievo preminente al documento denominato “accordo privato” e sottoscritto dal Presidente

dell’A.C. CornudaCrocetta 1920 Sig. Bordin e dal giocatore Bavaresco Federico in data 14/11/2006.

Anche considerato che l’interpretazione letterale costituisce il primo criterio ermemeutico che deve guidare l’interprete

nella ricerca della volontà delle parti come espressa nell’accordo negoziale, questa C.D.T. ritiene che il tenore del

predetto documento esclude la natura del rimborso spese della somma di € 6.000,00.- pattuito tra le parti.

Peraltro, l’aver previsto l’esborso dell’intera somma entro il 30/11/2006 (ovvero entro 16 giorni dalla data della pattuizione

medesima) pare inconfutabile con l’asserita natura del rimborso spese di detta dazione di denaro, come sostenuto dal

deferito.

Nella stessa direzione milita l’inciso (in caso contrario lo stesso giocatore sarà svincolato gratuitamente ....)

La natura di compenso e non di rimborso spese é rimasta altresì confermata dalle stesse inequivoche dichiarazioni rese

dal Presidente Bordin nel corso dell’udienza del 17/11/2009, che peraltro appaiono difficili da inquadrare in un contesto di

non veridicità, atteso che le dichiarazioni medesime sono contrarie all’interesse dello stesso dichiarante.

Così ricostruiti i termini della vicenda, deve ritenersi provato che la convenzione sottoscritta dalle parti in data 14/11/2006,

integri un accordo di carattere economico diretto a pattuire un compenso per le prestazioni sportive rese dal calciatore

Bavaresco in favore della Società CornudaCrocetta 1920 e, in quanto tale, vietato ai sensi dell’art. 39, comma 2 del

Regolamento della L.N.D.

Sotto tale profilo, peraltro, deve essere disattesa la tesi difensiva volta a sottolineare l’insussistenza del fatto contestato,

in conseguenza della mancata percezione di alcune somme di denaro, neppure a titolo di rimborso spese, da parte del

Bavaresco.

Infatti, l’articolo 39,comma 2 del Regolamento della L.N.D. stabilisce testualmente : “sono vietati e nulli ad ogni effetto e,

comportano il deferimento delle parti contraenti agli Organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e

verbali di carattere economico tra Società e calciatori <<non professionisti>> e <<giovani dilettanti>>, nonché quelli che

siano, comunque, in contrasto con le disposizioni delle presenti norme”.

Se ne ricava pertanto che la fattispecie prevista dalla predetta norma é integrata e si perfeziona con la mera stipulazione

dell’accordo, a prescindere della concreta erogazione di compensi.

Quanto alla misura della sanzione, questa C.D.T., considerato la relativa entità dell’importo di cui all’accordo, e

complessivamente valutato il contesto probatorio acquisito agli atti del giudizio, visto l’espresso riferimento all’art.

8,comma 11 del C.G.S. contenuto nell’atto del deferimento, ritiene adeguata l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di

squalifica a carico del giocatore Bavaresco Federico

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale

dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Sandro BORDIN Presidente ASD CornudaCrocetta 1920 : l’inibizione di mesi 10 (dieci);

- a carico della Società CornudaCrocetta 1920 1 punto di penalizzazione nella classifica da applicarsi nel Campionato di

Promozione 2009/2010 e l’ammenda di € 2.000,00.-;

- a carico del Sig. Federico BAVARESCO calciatore già tesserato CornudaCrocetta 1920 (ora in forza al Rossano 2004) : squalifica per mesi 2 (due).

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