COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. MONTE TOMATICO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del
18/11/2009 – Recupero gara Mix Esse Elle – Monte Tomatico del 18/11/2009 – Campionato di 3^
Categoria
La Società U.S. Monte Tomatico ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 18/11/2009, con la quale decideva di
recuperare l’incontro a margine, perché “constatato che a seguito dell’infortunio di un calciatore e sopraggiunta l’oscurità
l’arbitro non ha potuto terminare la gara, la stessa é stata sospesa”.
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La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S. Monte Tomatico e la documentazione ufficiale agli atti;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Mix Esse Elle;
sentito l’arbitro che ha precisato che la partita presa oggi in esame doveva considerarsi conclusa, come già comunicato ai
capitani delle due squadre interessate;
ritenuto quindi che deve dichiararsi valido il risultato della gara acquisito in campo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Monte Tomatico;
- di annullare la delibera adottata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e di omologare l’incontro
del 18/11/2009 con il risultato acquisito in campo di : Mix Esse Elle – Monte Tomatico 0 – 2.
La tassa reclamo non é stata versata.