COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. SANFIORESE CALCIO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 25/11/2009 –

Inibizione sino al 31/12/2011 Dirigente Dal Cin Paolo – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Sanfiorese Calcio ha presentato opposizione avverso la sanzione della inibizione sino al 31/12/2011 a

carico del Dirigente Dal Cin Paolo, assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Communicato n.

31 del 25/11/2009 perché : “allontanato dal campo durante il primo tempo per frasi offensive nei confronti dell’arbitro, al

termine della gara reiterava gli insulti e le offese nei confronti dello stesso, tirandolo per un braccio e colpendolo al volto

con uno sputo”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Sanfiorese Calcio e la documentazione ufficiale agli atti;

sentito personalmente il legale rappresentante della Società opponente, nonchè il Dirigente inibito;

sentito l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara;

constatato che non sono emersi elementi per una modifica del provvedimento impugnato;

considerato infine che nel giudizio sportivo il rapporto redatto dall’arbitro riveste fonte di prova piena e privilegiata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Sanfiorese Calcio;

- di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/12/2011 a carico del dirigente Dal Cin Paolo;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

La C.D.T. dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni di competenza,

circa eventuali responsabilità correlate ad ulteriori fatti emersi nel corso del procedimento.

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