COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.C. S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.2. OPPOSIZIONE A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L.

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 35 del 16/12/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Trevisiol Enrico - Campionato di Eccellenza

La Società A.C. Sandonà 1922 S.r.l. ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale

Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 35 del 16/12/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Trevisiol Enrico

la sanzione della squalifica per tre giornate : una giornata per l’espulsione e due giornate perché, alla notifica del

provvedimento, ha insultato l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.C. Sandonà 1922 e la documentazione ufficiale agli atti;

considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;

considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa prova piena

e privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. Sandonà 1922 S.r.l.;

- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Trevisiol Enrico:

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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