COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.C. S
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L.
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 35 del 16/12/2009 –
Squalifica per tre giornate giocatore Trevisiol Enrico - Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Sandonà 1922 S.r.l. ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 35 del 16/12/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Trevisiol Enrico
la sanzione della squalifica per tre giornate : una giornata per l’espulsione e due giornate perché, alla notifica del
provvedimento, ha insultato l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.C. Sandonà 1922 e la documentazione ufficiale agli atti;
considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa prova piena
e privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. Sandonà 1922 S.r.l.;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Trevisiol Enrico:
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.