COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. TREVISO 2009

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 23 del 30/09/2009 –

Applicazione art. 17 C.G.S. gara Vigontina – Treviso 2009 del 20/9/2009 – Campionato di Eccellenza

La Società A.S.D. Treviso 2009 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 23 del 30/09/2009, con la quale adottava a suo carico la sanzione sportiva della perdita

della gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S.), per aver Impiegato il calciatore straniero Svraka Verbanac Nemanja

prima della concessione dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

scioglie la riserva di cui al C.U. n. 27 del 28/10/2009, in esito alla decisione della Commissione Tesseramenti della

F.I.G.C., chiamata a decidere da questa C.D.T. ai sensi dell’art. 47, comma 4°, lettera b) del C.G.S. circa la definizione

della posizione e della decorrenza del tesseramento del calciatore Svraka Verbanac Nemanja;

preso atto che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con Comunicato n. 9/D del 10/12/2009 ha statuito che il

tesseramento del predetto giocatore, in favore della Società Treviso 2009 decorre dal 25/09/2009;

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Treviso 2009 e la documentazione ufficiale in atti;

accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Svraka Verbanac Nemanja alla partita

oggetto del reclamo, svoltasi prima dell’efficacia del tesseramento;

considerato che la decisione di cui alla Commissione Tesseramenti é immediatamente esecutiva

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’ASD Treviso 2009;

• di confermare a carico dell’ASD Treviso 2009 la sanzione sportiva della perdita della gara (ex art. 17/5 C.G.S.),

omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Vigontina – Treviso 3 – 0;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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