COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. F.LLI BARI

Avverso ripetizione gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 16.12.2009

gara F.LLI BARI – SPORTY RAVENNA del 9.12.2009

L’A.S.D. F.LLI BARI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : 1) “la gara non è da

ritenersi come partita singola, ma come sommatoria del doppio confronto (andata e ritorno), il cui risultato complessivo, al termine

della partita di ritorno era in parità (9 a 9); 2) “la violazione del regolamento, con disputa dei tempi supplementari, è stata

conseguenza del risultato di parità complessivo risultante al termine del doppio confronto di andata e ritorno pertanto, visto che la

violazione del regolamento è stata commessa grazie alla disputa dei tempi supplementari, che si sono disputati solo grazie al risultato

di parità conseguito nel doppio confronto di andata e ritorno, riteniamo che la decisione di far ripetere la sola gara di ritorno non sia in

linea con lo stesso regolamento emanato dalla L.N.D. – C.R.E.R. con C.U. n. 6 del 7.8.2009”. “Visto quanto sopra elencato, l’A.S.D.

F.LLI BARI – Reggio Emilia chiede formalmente, tenendo anche conto dell’applicazione dell’art. 17 comma 4 lettera c) del Codice di

Giustizia Sportiva, la ripetizione dell’intero doppio confronto o, in alternativa, qualsiasi altra decisione che parta dal presupposto della

raggiunta parità al termine della gara unica di andata e ritorno”.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che, come refertato dall’arbitro, al termine dei tempi regolamentari sono stati disputati due tempi

supplementari;

- considerato che il regolamento della manifestazione, pubblicato sul C.U. del C.R.E.R. n. 6 del 7.8.2009, stabilisce

che “si qualificheranno per la finale le squadre che, nel computo fra andata e ritorno, avranno realizzato il maggior numero di reti (le

reti non avranno mai valore doppio); con parità nella somma delle reti si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente

ad oltranza),

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso dell’A.S.D. F.LLI BARI, confermando la decisione assunta dal G.S. della ripetizione

della gara.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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