COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

87  RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BOCA BARCO

Avverso squalifica per 3 giornate calc. GIAVARINI MATTEO, MASOERO CARLOS, LIPANI FABIO, CONFORTI RICCARDO e DEGLI ESPOSTI EMANUELE, per 3 + 4 giornate calc. BONAZZI MICHELE ,  ammenda € 500 per responsabilità oggettiva, perdita della gara e penalizzazione di 1 punto in classifica

delibera del G.S. del C.P. di  Parma  contenuta nel C.U.n. 25 del 16.12.2009

gara  BOCA BARCO – CAMPEGINESE del 6.12.2009

Il G.S. BOCA BARCO, del quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) “non corrisponde al vero che al parapiglia generale hanno partecipato tutti i calciatori presenti, che prima si sono disinteressati alla continuazione della gara e poi hanno iniziato ad offendersi i minacciarsi reciprocamente con il pubblico delle rispettive fazioni”),  “risulta provato che i giocatori CONFORTI, MASOERO, GIAVARINI, LIPANI  e BONAZZI non hanno partecipato all’episodio dell’asserita rissa avvenuta tra il pubblico”. “E’ vero invece che i giocatori in campo non hanno commesso nulla di grave” “anche in occasione della doppia espulsione a carico di giocatori del Boca Barco”. “Non si capisce pertanto perché l’arbitro, mentre era in corso lo svolgimento della gara, abbia potuto affermare che si è trattato di una rissa generale e, soprattutto, che vi era una situazione di pericolo per la sua persona; 3) il calc. BONAZZI, contrariamente a quanto sostenuto dall’arbitro, successivamente all’espulsione non ha mai lasciato lo spogliatoio; 4) non vi è dubbio, a parere della reclamante che le emergenze documentali confortino i convincimento che la sanzione di € 500 è ingiustificata e comunque spropositata per i fatti avvenuti. Del resto sia i dirigenti presenti in panchina, sia il servizio d’ordine, si sono adoperati affinchè il tutto rientrasse il più velocemente possibile dentro i canoni della normalità. Chiede l’annullamento delle sanzioni  sia economiche che di interdizione nonché delle squalifiche inflitte ai giocatori, anche se al calc.BONAZZI resterebbe una giornata per l’espulsione per somma di ammonizioni o, in subordine, la riduzione di tutte le sanzioni inflitte, in particolare ai giocatori Giavarini, Masoero, Lipani, Conforti, Bonazzi e Degli Esposti

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermava la parte del referto relativa : 1) al calc. DEGLI ESPOSTI che, dopo essere stato offeso e minacciato  da sostenitori della squadra avversaria replicava le offese e le minacce e si avvicinava alla rete di recinzione, continuando il diverbio con i tifosi avversari, venendo conseguentemente espulso; 2) al calc. BONAZZI che, a seguito della espulsione del compagno, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, irridendolo,  protestava poi  con veemenza, venendo espulso, reiterando il comportamento finchè non veniva allontanato da un compagno di squadra; detti due giocatori, nella fase della rissa, sono entrati nella zona riservata al pubblico, accedendo da un cancello aperto, creando ancora maggiore agitazione fra il pubblico.  Rilasciava poi dichiarazione in cui precisava  : 1)  che alla rissa avvenuta nel parterre della tribuna prendevano parte cinque o sei persone; 2)  a quel punto la gran parte dei calciatori si portava verso la rete di recinzione, abbandonando il campo di gioco; 3) si è avviato verso gli spogliatoi e, senza richiamare i capitani delle due squadre, decretava la fine anticipata della gara, ritenendo che non sussistessero più le condizioni tecniche per la prosecuzione; 4) nessun tesserato delle due compagini lo ha insultato o minacciato; 5) di non essere certo dei comportamenti addebitati ai calciatori  GIAVARINI, MASOERO, LIPANI e CONFORTI; 6) che il calc. DEGLI ESPOSTI;

  - considerato che nell’occasione l’arbitro ed i giocatori di entrambe le squadre non sono stati fatti oggetto di minacce, atti di violenza o quant’altro avesse potuto metterne in pericolo l’incolumità e, quindi, non ritenendo giustificata la decisione della sospensione della gara, assunta dall’arbitro senza aver posto in essere i provvedimenti che le norme regolamentari gli conferiscono,

d e l i b e r a

  - di annullare  il provvedimento della perdita della gara a carico del G.S. BOCA BARCO,  la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dello stesso e la squalifica per 3 giornate di gara dei calc. GIAVARINI MATTEO, MASOERO CARLO, LIPANI FABIO, CONFORTI RICCARDO, di  confermare gli altri provvedimenti impugnati, mandando alla Delegazione Provinciale di Parma per la riprogrammazione della gara.

 

Nulla dispone per la tassa, non versata

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