COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di ZANAZZI Renato, dirigente della U.S. AURORA DESIO 1922 e della Società U.S. AURORA DESIO 1922, per rispondere:

. il primo, ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F., per il mancato affidamento della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico in occasione della gara ufficiale Atletico Cederna Monza - Aurora Desio svoltasi il 15-03-2009, in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 37, comma C a del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art. 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 2008/2009 della Lega Nazionale Dilettanti;

. la Società U.S. AURORA DESIO 1922, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio dirigente.

Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il Sig. Luigi Bonalumi, in rappresentanza della Società deferita, accompagnato dal dirigente Giacomo Nava.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola al Sig. Bonalumi, il quale, dopo aver ammesso la responsabilità della Società, ha chiesto che per la stessa si procedesse ai sensi dell’art. 23 del C.G.S:

Le parti hanno concordato per la Società deferita l’applicazione della sanzione di € 350,00 di ammenda, tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art. 23 C.G.S.

Il Rappresentante della Procura Federale ha richiesto il riconoscimento della responsabilità per il dirigente Renato Zanazzi e la condanna a mesi due di inibizione.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

. preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata per la Società U.S. AURORA DESIO 1922, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;

. ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,

applica

. alla Società U.S. AURORA DESIO 1922 la sanzione di € 350,00 di ammenda.

Ritenuta la responsabilità di Renato Zanazzi in relazione alla violazione allo stesso ascritta, valutata la rilevanza ed entità della condotta illecita posta in essere.

Infligge

. a Zanazzi Renato la sanzione di mesi 2 di  inibizione.

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