COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 84 del 03.02.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO di G
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 84 del 03.02.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.3.1. DEFERIMENTO di GIORDANO Vincenzo e della società U.S. TERMOLI
per vertenza economica con l’allenatore Boragine Celestino
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 13 ottobre 2009 con i quali ha deferito GIORDANO Vincenzo, nella sua qualità di Presidente della U.S. Termoli, nonché la società stessa U.S. TERMOLI e vista la regolarità della convocazione per la odierna riunione, richiamati i precedenti verbali delle riunioni del 12 novembre 2009 e del 17 dicembre 2009, dispone procedersi alla trattazione. Preliminarmente va preso atto che sono stati acquisiti i documenti richiesti dalla Procura Federale nella riunione del 17 dicembre.
Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig, Giordano Vincenzo, Presidente pro-tempore della società U.S. Termoli.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver visionato gli atti trasmessi dalla Segreteria del C.R. Molise ha concluso per riconoscersi la responsabilità dei deferiti ed ha richiesto applicarsi la sanzione della inibizione per mesi sei per il Presidente della società Sig. Giordano Vincenzo e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di riferimento nonché la sanzione della ammenda di € 1.500,00 per la società U.S. Termoli.
I deferiti non hanno ritenuto di aggiungere altro a quanto riportato nel verbale di audizione del 17 dicembre 2009.
La C.D., riservatasi la decisione, ha provveduto alla valutazione delle risultanze degli atti e delle dichiarazione rese dai deferiti, osservando quanto segue.
Il deferimento del Giordano Vincenzo e della società U.S. Termoli si basa sul fatto che la società stessa non ha ottemperato ad una delibera del Collegio Arbitrale che imponeva il pagamento di spettanze all’allenatore Boragine Celestino entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, così come espressamente indicato nel comma 13 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F.
Presupposto, quindi, del riconoscimento della responsabilità dei deferiti è l’accertamento del mancato pagamento delle spettanze all’avente diritto entro il suddetto termine. Condizione indispensabile per avere la decorrenza dei trenta giorni è la conoscenza del giorno in cui la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale è pervenuta alla società U.S. Termoli.
Negli atti inviati dalla Procura Federale a corredo del deferimento risulta copia della comunicazione del 3 luglio 2009, protocollo n. 38/89, del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. indirizzata al Boragine Celestino, alla società U.S. Termoli c/o sig. A. Di Siena via delle Mimose, 75 – Termoli e, per conoscenza al C.R. Molise L.N.D. di Campobasso, con la quale veniva inviata copia del C.U. n. 7 relativo alla riunione del 27 giugno 2009 che riportava la decisione sulla vertenza economica Boragine-U.S. Termoli. Risultano, inoltre, copia della comunicazione dell’ 8 settembre 2009 inviata dal Boragine alla F.I.G.C. – L.N.D. di Roma, alla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Molise di Campobasso ed alla Procura Federale di Roma nella quale lo stesso lamentava il mancato pagamento delle sue spettanze nel termine dei trenta giorni, nonché il foglio di censimento della società U.S. Termoli per l’iscrizione al campionato 2009/2010 datato 15 luglio 2009.
Non risulta depositato alcun documento che provi la ricezione della comunicazione del Collegio Arbitrale e, quindi, la data in cui la stessa è stata ricevuta dalla società U.S. Termoli. Va rilevato, anzi, che la suddetta comunicazione datata 3 luglio 2009, quindi ad annata calcistica 2009/2010 già iniziata, risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello che poi la società all’atto della iscrizione a tale campionato ha indicato nel foglio di censimento del 15 luglio successivo.
Con tale presupposto nessuna contestazione di inadempimento poteva essere fatta alla società U.S. Termoli, perché manca la prova del ricevimento da parte di questa della delibera del Collegio Arbitrale. Nemmeno può ritenersi ricezione della delibera la raccomandata inviata dal Comitato Regionale Molise in data 18.09.2009 alla società U.S. Termoli c/o Stadio Comunale “G. Cannarsa” di Termoli, restituita per compiuta giacenza con data 15/10/2009. Ciò per due motivi, sia perché l’indirizzo non corrisponde perfettamente a quello indicato nel foglio di censimento, ma, ancor di più, perché la busta della raccomandata risulta spedita dal Comitato Regionale Molise. Se fosse stata spedita dal Collegio Arbitrale con busta intestata avrebbe portato sicuramente a ritenere che il suo contenuto potesse riguardare una vertenza economica di cui la società stessa del resto era a conoscenza, ma certo non può sostenersi che la società poteva o doveva pensare che la raccomandata con carta intestata del Comitato Regionale Molise di Campobasso potesse contenere la suddetta delibera.
Quindi, l’unica data di ricezione della delibera da parte della società U.S. Termoli risulta quella del 20 ottobre 2009, data in cui il presidente della società ha firmato per ricevuta una nuova comunicazione del Presidente del C.R. Molise datata 20.10.2009, consegnata a mano, con la quale si trasmetteva in allegato il provvedimento del Collegio Arbitrale del 27 giugno 2009 e la richiesta di pagamento del Boragine Celestino, con invito al pagamento delle spettanze entro sette giorni dal ricevimento.
Il pagamento risulta fatto in data 28 ottobre 2009, come risulta da apposita comunicazione della società e da un atto di quietanza liberatoria a firma del Boragine Celestino del 28 ottobre 2009 esistenti agli atti. L’avvenuto pagamento delle spettanze al Boragine oltre i sette giorni fissati nella comunicazione del Presidente del C.R. Molise, ma ben entro il termine dei trenta giorni fissati dalle N.O.I.F., fa venire meno le condizioni per il deferimento che quindi deve ritenersi non fondato.
P.Q.M.
delibera di non riconoscersi alcuna violazione di norme da parte dei deferiti sig. Giordano Vincenzo, nella sua qualità di Presidente della società U.S. Termoli, e della medesima società relativamente alla vertenza economica con l’allenatore Boragine Celestino, che, pertanto, vanno ritenuti esenti da sanzioni.