Www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 248 – Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della società A.s.D Aullese avverso dec. Del G.S.T Massa Squalific

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Comunicato Ufficiale N. 2 del 09/07/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

248 - Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della società A.s.D Aullese avverso dec. Del G.S.T

Massa Squalifica Mascolo Mirko per 3 gare (C.U 49 del 04.06.2009)

Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Mascolo Mirko, inflitta dal

G.S.T di Massa a seguito di fatti occorsi durante la gara Aullese – Barbarasco del 30.05.2009, la

societa’ Aullese, con il reclamo, fornisce una propria versione dei fatti e chiede una riduzione

della sanzione.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce come i reclami debbano essere inviati

entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. del provvedimento che si

intende impugnare.

Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 12.06.2009, oltre di

Un giorno rispetto al termine previsto che si rammenta essere perentorio e non

suscettibile di alcuna diversa valutazione.

P.Q.M.

La C.D. Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della

tassa
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