COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRINI FILIPPO avverso sanzione me

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRINI FILIPPO avverso sanzione merito gara Polisportiva Autolelli – Giulianova Calcio S.r.l., del 24.5.2009 – “1° Torneo Abruzzo Friend – Abruzzo nel cuore “- Categoria Allievi – Com. Uff. n. 186 del 12.6.2009 del Comitato Regionale Marche.

  Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Alessandrini Filippo la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2010, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, lamentandone l’eccessività, deducendo l’involontarietà della condotta violenta ascrittagli e chiedendone pertanto, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i gravi fatti ascritti all’odierno reclamante, precisando che lo stesso dapprima lo insultò volgarmente e poi lo colpì con una testata al naso. Il gesto, che gli causò dolore e sanguinamento, fu certamente volontario e non provocato da altri. Dopo il rientro negli spogliatoi, lo stesso calciatore, in lacrime, si presentò all’arbitro scusandosi per l’accaduto.

 

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non sia meritevole di accoglimento.

  Le modalità del fatto, quali emergono dal referto arbitrale e dall’espletata istruttoria, inducono ragionevolmente e fondatamente a ritenere che il reclamante abbia, dopo averlo volgarmente insultato, volontariamente colpito l’arbitro al volto con una testata.

  Appare, infatti, non condivisibile la giustificazione fornita dall'interessato secondo il quale avrebbe perso l'equilibrio a seguito delle numerose spinte da tergo dei suoi compagni di squadra e così avrebbe colpito involontariamente al naso l'arbitro con la parte superiore del suo capo.

  La gravità della condotta posta in essere dal reclamante nei confronti del direttore di gara, anche tenuto conto del successivo pentimento, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata.

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Alessandrini Filippo ed ordina incamerarsi al relativa tassa.

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