COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FAGIANI GIACOMO, GALLUCC

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FAGIANI GIACOMO, GALLUCCI GIORGIO, FAGIANI GIUSEPPE, PETRITOLI ROBERTO, FETA’ MATTEO, COTINI DOMENICO ED U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO.

  Con provvedimento del 28 maggio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il sig. Fagiani Giacomo, Presidente e Legale Rappresentante dell’U.S. Piane di Montegiorgio ed il calciatore Gallucci Giorgio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 39, commi 1 e 3, e 32 bis, comma 1, delle N.O.I.F., per l’omesso tesseramento del predetto calciatore, all’inizio delle Stagioni Sportive 2007/2008 e 2008/2009 e per la partecipazione irregolare dello stesso alle gare dell’intero Campionato di Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2007/2008 e dall’inizio dell’analogo Campionato della Stagione Sportiva 2008/2009, fino al mese di dicembre 2008;

-  i sigg. Fagiani Giuseppe, Petritoli Roberto, Fetà Matteo e Cotini Domenico della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di Accompagnatori Ufficiali della squadra dell’U.S. Piane di Montegiorgio, sottoscritto in calce alle trentadue Distinte di Gara, false dichiarazioni, attestanti che i calciatori elencati erano tutti in regola con i tesseramenti, invece il calciatore Gallucci Giorgio non risultava tesserato;

-  la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri dirigenti ed al calciatore Gallucci Giorgio.  

  Con nota del 23 giugno 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,15 del giorno 13 luglio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, il calciatore Gallucci Giorgio.

  All’inizio dell’odierna riunione, il deferito presente ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva.

  In proposito, la Commissione ha adottato, dandone lettura, la seguente

 ORDINANZA

“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il calciatore Gallucci Giorgio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base sei giornate di squalifica diminuite, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a quattro giornate;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua;

P.Q.M.

non accoglie l’istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs proposta dal sig. Gallucci Giorgio  e dispone procedersi oltre nei suoi confronti.”

 

  Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuto il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza.

  Il Gallucci, deducendo di non essere stato a conoscenza di quanto contestatogli, chiedeva l’applicazione della minima sanzione.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del deferito presente;

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del Presidente, del calciatore e dei dirigenti, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto giocatore nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; 

·  considerato che i deferiti, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione del giocatore in questione attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati - in cui Gallucci Giorgio è inserito al nr. 2673 -  portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 2 agosto 2007, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede;

·  rilevato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati, anche ex art. 32 bis delle NOIF, che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che, nel caso che ci occupa, il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’U.S. Piane di Montegiorgio, per tutta la Stagione Sportiva 2007/2008 e parte di quella 2008/2009, ha determinato l’irregolarità della posizione del calciatore Gallucci Giorgio, che federalmente risultava svincolato al termine della stagione sportiva 2006/2007;

·  ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la loro condotta in oggetto costituisce violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

·  ritenuto che a tale declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società;

·  considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito dagli artt. 18 e 19 del C.g.s;

·  ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’andamento di ben due Campionati, ma tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti;

·  visti gli artt. 1, 4, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:

a)  inibizione per mesi otto al Presidente Fagiani Giacomo;

b)  squalifica per mesi sei al calciatore Gallucci Giorgio, da scontarsi nella stagione sportiva e dal prossimo tesseramento;

c)  inibizione per mesi sei al dirigente Fagiani Giuseppe;

d)  inibizione per mesi quattro al dirigente Petritoli Roberto;

e)  inibizione per mesi due al dirigente Fetà Matteo;

f)  inibizione per mesi due al dirigente Cotini Domenico;

g)  penalizzazione di dodici punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 e l’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) all’U.S. Piane di Montegiorgio. 

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