COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AUTOLELLI avverso sanzione merito gara Polisport

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 4 del 15/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.P. AUTOLELLI avverso sanzione merito gara Polisportiva Autolelli – Giulianova Calcio S.r.l., del 24.5.2009 – “1° Torneo Abruzzo Friend – Abruzzo nel cuore “- Categoria Allievi – Com. Uff. n. 186 del 12.6.2009 del Comitato Regionale Marche.

  Con nota del 15 giugno 2009 l’A.P. Autolelli preannunciava reclamo avanti questa Commissione in merito alla gara indicata in epigrafe, chiedendo e ricevendo, in pari data, copia degli atti ufficiali.

  La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito.

LA COMMISSIONE

visto l’art. 33, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva,

 

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Autolelli ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it