COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  58 del 10.12.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  58 del 10.12.2009

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  A.S.D. PIETRABBONDANTE – Avverso Squalifica Calciatore –  Provvedimento G.S. – C.U. n. 43

  (Gara  PIETRABBONDANTE - ARCADIA del 31.10.2009 –  Campionato Calcio a 5 C1  – 7^ Andata)

La Commissione Disciplinare,

Letto il ricorso e visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, osserva quanto segue.

Nella audizione richiesta espressamente la società Pietrabbondante conferma quanto riportato in ricorso e chiede la riduzione della squalifica del calciatore Bruno Giovanni.

Nel riconoscere che la espulsione decretata dall’arbitro è stata giusta e che il calciatore ha proferito verso lo stesso frasi ingiuriose ed irriguardose, è stato rappresentato che gli altri episodi non si sono verificati nelle modalità riportate in referto e che il calciatore non è stata la causa delle interruzioni del gioco.

La rappresentazione dei fatti trova credito per poter accogliere la richiesta di riduzione della sanzione inflitta dal G.S., anche in considerazione delle affermazioni fatte in sede di audizione dal calciatore.

Nella determinazione della sanzione occorre anche tenere conto della condotta violenta tenuta dal Bruno verso un avversario che è stata la causa della sua espulsione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Bruno Giovanni a tutto il 31 gennaio 2010.

Nulla per la tassa non versata.

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