COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

010 stagione sportiva 2009/10 Gara Ambra – Tegoleto 82-0) del 13/09/09.

Campionato di II categoria. In C.U. C.R.T. n.14 del 17/09/09.

Reclama la società Tegoleto avverso le seguenti squalifica inflitte ai propri calciatori ed in

particolare:

1)squalifica per tre gare al calciatore Bertini Andrea il quale “espulso per doppia ammonizione,

dallo spogliatoio offendeva il D.G.”.

2)Squalifica per sei gare al calciatore Duchi Cesare il quale “applaudiva ed offendeva il D.G.

Espulso, alla notifica minacciava l’arbitro. Invitato nuovamente ad uscire reiterava le minacce.

Successivamente dal recinto spogliatoi persisteva nel contegno offensivo. Sanziona aggravata in

quanto capitano”.

Quanto al calciatore Bertini Andrea la reclamante ammette l’espulsione per doppia ammonizione,

ma nega le frasi offensive che ritiene essere state pronunciate da altri.

Quanto al calciatore Duchi Cesare ammette un avventato comportamento dovuto alla tensione ma

nega ogni altro addebito.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.

In verità il rapporto arbitrale è chiaro e ben articolato mentre le tesi difensive appaiono generiche

ed assolutamente inidonee a paventare una qualche difformità fra quanto è realmente accaduto in

campo e la versione fornita dal D.G. che merita un plauso per la forma grafica del rapporto e la

chiarezza di esposizione.

In punto di quantum le sanzioni appaiono ben graduate ed assolutamente conformi ai fatti ascritti

ai tesserati.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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