COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 009 stagione sportiva 2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

009 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo della A.S.D. G.S. Pergine avverso la

squalifica fino al 17/1/2010 del giocatore Coradeschi Daniele (C.U. n. 14 del 17/09/2009)

Il G.S.T. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del giocatore

Coradeschi con riferimento ai fatti avvenuti in data 13 settembre 2009 nel corso della gara

disputata tra il Pergine e la società ospitante US Montagnano,: “A fine gara andava incontro al

D.G. Sputandogli ai piedi. Accompagnava tale gesto con frase ed atteggiamento irriguardoso..”

Avverso tale decisione la Società Pergine proponeva rituale reclamo confutando, in una

precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi.

Il Presidente contesta infatti la sanzione negando la sussistenza del fatto.

Il giocatore non avrebbe effettivamente sputato in segno di disprezzo verso il D.G. ma,

come affermato dalla società nel reclamo, per liberarsi di un insetto che gli era entrato in bocca; il

gesto sarebbe stato mal interpretato dall'arbitro.

L'esito della gara non sarebbe mai stato in discussione sia per la superiorità del

Montagnano sia perché entrambe le società avevano immediatamente evidenziato un

macroscopico errore del Pergine nella gestione dei “fuori quota” in campo che avrebbe

inevitabilmente compromesso qualsiasi risultato.

Avanzando una serie di richieste testimoniali e facendo istanza per un confronto con

l'arbitro auspica una serena rivalutazione di quanto successo che possa escludere la

responsabilità del calciatore o, in ipotesi, chiede di rideterminare la squalifica.

All'udienza del 9 ottobre 2009 veniva ascoltato il Presidente dell’Associazione Sportiva

Dilettantesca Atletica U.S. Pergine, al quale veniva data lettura del supplemento arbitrale

espressamente richiesto dalla C.D.T..

Riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo, il Presidente confermava sia

l'involontarietà del gesto sia l'assenza di qualsiasi motivazione plausibile a sostegno dello stesso.

Sulle istanze di ammissione a prova testimoniale nonché sulla richiesta di confronto con il

D.G. questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno

espresso divieto sia all’ammissione di prove testimoniali che di possibile confronto all’interno del

procedimento sportivo.

Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono invece fede privilegiata alla versione

arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso

nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.

Lo stesso inoltre, nel supplemento, contesta le ipotizzate difese e conferma che lo sputo

sarebbe seguito ad un richiamo della sua attenzione da parte del giocatore; le successive condotte

e cioè la stretta di mano ed i complimenti sarebbero stati, nella definizione dell'arbitro,

platealmente” ironici.

Dunque le dichiarazioni rese in udienza dal Dirigente trovano l’invalicabile limite della

perentoria certezza espressa dal D.G. nel suo supplemento.

Il gesto descritto appare altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla

categoria deve essere riservato e pertanto la C.D.T. ritiene congrua squalifica comminata ed in

linea con le precedenti decisioni in merito a sanzioni applicate a fattispecie analoghe.

P.Q.M.

la C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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