COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 004/P – stagione 2009/2010
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 22/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
004/P - stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- IULIANO Valentino, DI LENA Gennaro, DE MARTINO Nicola, ESPOSITO Francesco,
RUGGIERO Alberto, STANCHI Vincenzo e OCCHIUTO Loris, calciatori, tesserati all’epoca dei
fatti per la S.S. Audace Galluzzo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 3, del
C.G.S., per non essersi presentati innanzi agli Organi della Giustizia sportiva sebbene regolarmente
convocati e senza addurre valida giustificazione, nonché della violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S., dell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per essersi tesserati in assenza dei requisiti previsti da tale
ultima norma;
- LASCO Umberto, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società S.S. Audace Galluzzo A.S.D.,
- ANELLI GIAMPAOLO, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D.
Lastrigiana,
per avere entrambi violato l’art. 1, comma 1, del C.G.S. e l’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. avendo
richiesto il tesseramento in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma;
- CORTI Marco, Presidente della A.S. Lastriqiana, e GALLO Enrico, Direttore Sportivo della
predetta Società, per:
a) violazione di cui all’art. 1, comma 1, ;dell’art. 10, comma 2, del C.G.S.; dell’art. 40, comma 3, delle
N.O.I.F. per aver richiesto, in un primo tempo, il tesseramento di un calciatore senza produrre la
necessaria documentazione;
b) violazione dell’art. 1, comma 1, deI C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 1, delle N.O.l.F., sempre
con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3, delle norme anzidette, per avere omesso ogni
cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistìca del calciatore Anelli, minorenne, e
circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso, con conseguente mancato
rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti fondamentali che devono
essere garantiti ai giovani atleti. Diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei
Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui
rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C;
C.U. N. 24 del 22/10/2009 – pag. 631
c) violazione di cui all’art. 10, comma 1, del C.G.S. per essersi avvalsi, per il tesseramento di detto
calciatore, dell’opera di tale lmprota Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere
l’attività di intermediario;
- MIGLIORI Danilo, Presidente della SS. Audace Galluzzo A.S.D.. e BOSCHERINI Remo, nella
qualità di segretario della ridetta Società per la stagione sportiva 2008/2009, con riferimento al
tesseramento dei calciatori IULIANO Valentino. Dl LENA Gennaro, DE MARTINO Nicola,
ESPOSITO Francesco. LASCO Umberto, RUGGIERO Alberto. STANCHI Vincenzo e OCCHIUTO
Loris per:
a) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 3,
delle N.O.I.F., con riferimento al calciatore LASCO Umberto per aver richiesto per lo stesso il
tesseramento in deroga, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 40 comma 3, delle N.O.l.F.;
b) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 3,
delle N.O.I.F., con riferimento a tutti gli altri calciatori, per aver richiesto il tesseramento, in assenza
dei requisiti previsti da tale norma;
c) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 1, delle N.O.l.F.,
sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3, delle norme anzidette, per avere
omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori in
oggetto, minorenni, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con
conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti
fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei
bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi
dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G.C;
d) la violazione di cui alI’art. 10, comma 1, del C.G.S. per essersi avvalsi, per il tesseramento dei citati
calciatori, dell’opera di lmprota Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere
l’attività di intermediario;
- BOSCHERINI Remo, dirigente con delega di rappresentanza della Rondinella Sport nella stagione
sportiva 2007/2008, con riferimento al tesseramento e alla vicenda che ha visto coinvolto il calciatore
Esposito Salvatore, per:
a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 91, comma 1, delle N.O.I.F., per
avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica del calciatore
in oggetto, minorenne, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso con
conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti
fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei
bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi
dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G.C;
b) la violazione di cui all’art. 10, comma 1, del C.G.S. per essersi avvalsi, per il tesseramento
dell’Esposito Salvatore, dell’opera di lmprota Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a
svolgere l’attività di intermediario ;
- la Società RONDINELLA CALCIO S.R.L.
per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per i fatti ascritti al Sig. Boscherini Remo,
dirigente con delega di rappresentanza;
- la Società A.S.D. LASTRIGIANA
per responsabilità diretta ai sensi dell’arI. 4, comma 1, del C.G.S. per i fatti addebitati al Presidente e per
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, deI C.G.S., per i fatti imputati al Direttore Sportivo e
al calciatore
- - la Società S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D.
per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per i fatti addebitati al Presidente, e per
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per i fatti imputati al Direttore Sportivo e
agli otto calciatori sopraindicati.
In ordine al provvedimento testé indicato, assunto dalla Procura Federale in data 4 agosto u.s., questa C.D. ha
disposto che il suo esame avvenga per la data odierna, dandone notizia ai soggetti interessati a mezzo di
lettera raccomandata, convocazione confermata - sempre a mezzo raccomandata - con altra successiva
notifica, resasi necessaria per effetto della nota di integrazione e sostituzione n. 1144/827 pf08-09/SP/blp del
9/09/2009 trasmessa dalla Procura Federale.
Sono qui presenti:
- per la Procura Federale, gli Avvocati Gian Maria Camici e Francesco Di Leginio, Sostituti;
- per i deferiti, l’Avvocato Federico Bagattini in rappresentanza e difesa dei seguenti tesserati : Danilo
Migliori, in proprio e quale Presidente A.S.D. Audace Galluzzo; Remo Boscherini, sia quale segretario
di detta Società che quale ex Dirigente della Rondinella Calcio; i calciatori Valentino Iuliano, Gennaro
Di Lena, Francesco Esposito e Umberto Lasco;
- per il calciatore Nicola De Martino, l’Avvocato Gian Paolo Calò.
Prima dell’inizio del dibattimento gli Avvocati Bagattini e Calò dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale qui rappresentata un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del
Collegio.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata accoglie
la proposta di accordo, di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni :
- ai calciatori : IULIANO Valentino, DI LENA Gennaro, ESPOSITO Francesco, DE MARTINO Nicola,
tutti tesserati – all’epoca dei fatti – per la S.S. Audace Galluzzo, la squalifica per due giornate di gara;
- al calciatore LASCO Umberto, tesserato per la medesima Società, la squalifica per una giornata di gara;
- al tesserato MIGLIORI Danilo nella sua qualità di Presidente della S.-S.Audace Galluzzo la inibizione
per mesi venti;
- al tesserato BOSCHERINI Remo, nella sua duplice qualità di Segretario dell’Audace Galluzzo e
Dirigente della Rondinella Calcio, la inibizione per mesi sedici;
- alla S.S. Audace Galluzzo l’ammenda di € 3.000,00 (tremila);
- alla Soc. S.Frediano Rondinella l’ammenda di € 600,00 (seicento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la
definizione concordata.
Viene dato inizio al dibattimento, in ordine agli altri soggetti deferiti per i quali il Presidente del Collegio
precisa che i tesserati Corti Marco, Presidente, Gallo Enrico unico soggetto presente, Segretario e la A.S.D.
Lastrigiana, sono rappresentati e difesi dall’Avvocato Gaetano Mari del Foro di Prato il quale ha
tempestivamente prodotto ampia memoria a difesa.
I rappresentanti della Procura Federale dichiarano di essere a conoscenza di tale documento.
Così aperto il dibattimento il Presidente della Commissione indica le motivazioni che l’Ufficio della Procura
Federale ha posto alla base del provvedimento in esame. Gli accertamenti sono costituiti da due filoni di
indagini che, avviate distintamente, sono state riunite per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
In data 7 luglio 2008 il Segretario Generale della FIGC trasmetteva la segnalazione, ricevuta dai genitori del
calciatore Salvatore Esposito, minore di età, con la quale si chiedeva lo svincolo dal tesseramento a causa del
cattivo trattamento subito dal ragazzo, in ordine al vitto, all’alloggio ed al diritto allo studio, nelle strutture in
cui è stato ospitato a seguito del trasferimento effettuato – ex art. 40/3 NOIF – dalla Paganese Sport alla
Rondinella Calcio srl, su proposta di tale Antonio Improta, qualificatosi osservatore di calcio.
Gli esercenti la potestà sul calciatore avevano peraltro presentato, in data 15 maggio 2008, querela presso la
Procura della Repubblica di Napoli contro l’Improta, per i medesimi motivi indicati a sostegno della richiesta
di svincolo.
La Procura Federale riceveva, ancora, in data 2/12/2008, tramite il Presidente della LND, gli esiti di una
indagine a campione nell’ambito della Delegazione Provinciale di Firenze, dalla quale sono emerse alcune
“incongruità” nel tesseramento, effettuato ex art. 40/3 NOIF, di almeno 15 calciatori.
La Procura infine, con provvedimento in data 15/05/2009, considerato che l’istruttoria riferita ai calciatori
sopra indicati ed alle Società di appartenenza, era stata conclusa, disponeva lo stralcio delle loro posizioni,
compendiandole nel presente deferimento, e l’apertura di un nuovo fascicolo relativo ad altri tesserati ed
Enti.
Al fascicolo qui in esame risultano allegati inoltre i seguenti atti:
- esposto anonimo concernente l’irregolare tesseramento di calciatori provenienti da fuori regione,
interessanti diverse società ed in particolare la Audace Galluzzo, trasmesso dal CRT in data 17/12/2008 a
seguito di segnalazione della Delegazione Provinciale di Firenze;
- nota di un Collaboratore della Delegazione Provinciale di Firenze, concernente un presunto raduno di
giovani calciatori, appartenenti anche a società di altre regioni, apparentemente non autorizzato,
anch’essa trasmesso dal CRT ma in data 20/12/2008.
- nota del Settore Giovanile e Scolastico n. 3243/20BB/cc, in data 16 gennaio 2009, riferito alla Società
S.S. Audace Galluzzo e ad altra Società Toscana, riguardante sei calciatori, non oggetto dell’attuale
procedimento, con la quale si ipotizzano violazioni nel tesseramento ai sensi di quanto disposto dall’art.
40/3.
Sulla base della documentazione acquisita la Procura avviava i procedimenti in ordine ai quali il
Collaboratore dell’Ufficio incaricato delle indagini accertava, mediante un sopraluogo nella struttura,
indicata sulla denuncia di Esposito, sita in Staggia, risultata disabitata e priva di sorveglianza, e quindi
nell’Hotel XXX di Poggibonsi, identificato e raggiunto dopo una ricerca che lo ivi condotto attraverso
Castellina in Chianti e Castellina Scalo - che in esso erano ospitati, per conto della Scuola Calcio “Mondo
Sport” (???), 31/32 calciatori di cui si occupavano i signori Antonio Improta e Paolo Zanotti.
Ciò emergeva in particolare da un elenco, contenente 32 nominativi, fornito dalla proprietaria della struttura
alberghiera.
La proprietaria dichiarava ancora che l’albergo forniva ai calciatori esclusivamente l’alloggio perché i pasti
erano preparati dalla moglie dell’Improta, che alloggiava con il marito in una dependance dello stesso
albergo, e che i ragazzi erano costretti a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere i campi delle rispettive
squadre dato che nessuna società, eccezion fatta che per il Certaldo, se ne occupava.
I calciatori presenti al momento del sopraluogo, confermavano al Collaboratore le dichiarazioni della
proprietaria e riferivano ancora di essere alloggiati in quattro in stanze predisposte per due persone, di poter
fruire di un unico bagno e di avere a disposizione solo un armadio ed una scarpiera, circostanze queste ultime
constatate personalmente dal Collaboratore.
Rilevavano altresì che i pasti erano modesti e insufficienti,
Nel corso del sopraluogo si presentava certo Zanotti Paolo, il quale si qualificava come “supervisore dei
ragazzi e collaboratore della Mondo Sport” e, affermando che il Sig. Improta era assente per motivi di
lavoro, consegnava al rappresentante della Procura un elenco relativo a 44 calciatori che alloggiavano nella
struttura.
La Procura quindi acquisiva presso gli Uffici Federali una serie di dati che, unitamente alle dichiarazioni rese
dai soggetti sopra indicati, assunte a verbale in varie tornate, determinavano i deferimenti secondo i capi di
incolpazione indicati in premessa.
Precisa il Collegio che tra tali dichiarazioni è compresa quella dell’Improta il quale, nonostante non sia
tesserato, ha accettato la convocazione del Collaboratore della Procura Federale ed ha rilasciato, alla
presenza del legale di fiducia, le dichiarazioni di cui a verbale.
Conclusa la relazione, il Presidente del Collegio invita i rappresentanti della Procura a formulare le richieste
dell’Ufficio.
L’Avvocato Di Leginio, con un intervento di carattere generale, rileva che, dall’esame di numerose
documentazioni allegate alle richieste di tesseramento, sono emersi dati contrastanti.
Sostiene che la Procura non si sofferma sul semplice aspetto della violazione formale della norma di cui
all’art. 40 delle N.O.I.F., ma va alla ricerca della sostanza di essa, facendo presente che, attraverso detta
violazione, si realizza un vero e proprio maltrattamento del minore.
Infatti in conseguenza della fittizia attestazione sullo stato di residenza del calciatore questi viene lasciato
privo di ogni assistenza, come rileva nella fattispecie per il
calciatore Anelli il quale si trovava alloggiato, presso l’albergo di Poggibonsi, riunendosi con il padre solo
per due giorni la settimana.
Quanto sopra risulta in modo evidente dalle dichiarazioni rese sia dal calciatore che dal genitore e, ancor più
da Improta il quale ha posto in essere “una vera e propria tratta di minorenni”. Non v’è motivo di dubitare
delle dichiarazioni di costui visto il riscontro che si trova nelle dichiarazioni degli stessi soggetti oggetto
dell’intero deferimento.
Cita a favore delle tesi prospettate alcune decisioni di Commissioni Territoriali, della Commissione
Nazionale ed infine della Corte di giustizia Federale.
A sua volta l’Avvocato Camici esamina la posizione della Società, dei Dirigenti deferiti e del calciatore
Anelli, facendo rilevare come il Presidente Corti non abbia opposto al Collaboratore della Procura che delle
negazioni, peraltro smentite da altri deferiti ed anche dall’Improta. Per quanto concerne il Segretario Gallo,
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per affermarne la responsabilità è sufficiente riesaminare le dichiarazioni rese dal medesimo in sede
istruttoria.
La regolarità formale dell’aver assunto la residenza in un luogo è smentita in punto di fatto da tutte le
circostanze che emergono dalle dichiarazioni dei singoli, per cui tale assunzione è solo strumentale al
tesseramento.
Né può andare indenne da responsabilità il calciatore Anelli essendo egli indubbiamente consapevole che la
richiesta del cambio di residenza di parte del nucleo familiare avveniva in violazione alla normativa federale.
A tal proposito il Sostituto Procuratore, nell’analizzare gli undici punti di cui si compone la memoria
difensiva, fa rilevare come l’istituto scolastico scelto nella nuova residenza non sia in alcun modo diverso
dagli istituti similari esistenti nella provincia di provenienza.
Contesta che l’allontanamento dal luogo di residenza sia dovuto ad una presunta malattia di altro figlio.
Rileva che per gli altri calciatori deferiti esistono distanze non facilmente colmabili quotidianamente per
spostarsi tra l’albergo in cui risiedono, la scuola da frequentare e la sede degli allenamenti.
Gli Avvocati Camici e Di Leginio concludono riaffermando la piena responsabilità dei tesserati e chiedono la
irrogazione delle seguenti sanzioni.
- per Marco Corti, Presidente A.S.D. Lastrigiana, la inibizione per anni due;
- per Enrico Gallo, Segretario della Società, la inibizione per mesi sedici;
- al calciatore Giampaolo Anelli, la squalifica per due giornate di gara dovendoglisi contestare la
violazione del primo periodo del comma 3 dell’art. 40 delle N.O.I.F.;
- a ciascuno dei calciatori: Alberto Ruggero, Vincenzo Stanchi, Loris Occhiuto, tenuto altresì conto della
mancata risposta alla convocazione fatta loro dalla Procura Federale, la squalifica per quattro giornate.
Interviene quindi l’Avvocato Mari in difesa dei deferiti il quale illustra la memoria già presentata
premettendo che ci troviamo in presenza di prove insufficienti e che sono state citate solo alcune
dichiarazioni rese, senza che sia stato tenuto conto della intera istruttoria.
Contesta che il tesseramento sia avvenuto in deroga, dato che la completezza della documentazione
depositata era nel senso previsto per il tesseramento ordinario.
Il comportamento della Società attraverso i propri dirigenti è stato legittimo e tale Ente non doveva essere
deferito essendo il suo comportamento meritorio; ribadisce che il certificato di residenza è stato rilasciato
due mesi dopo la richiesta e il tesseramento è stato legittimamente rilasciato; richiama la dichiarazione
spontaneamente resa dalla madre in ordine all’essere a conoscenza del trasferimento del figlio per motivi di
studio.
Agli effetti dell’art.91 ritiene che in nessuno degli articoli della Convenzione citata dalla Procura esiste
l’obbligo per la Società di occuparsi della sistemazione logistica dei calciatori e che anzi, per zelo autonomo,
essa ha inviato il Segretario ad accertarsi dello stato del calciatore nell’albergo di residenza.
In riferimento all’art. 10 del C.G.S. precisa che l’Improta non ha portato alcun calciatore alla Società,
essendosi limitato ad organizzare dei provini.
Afferma che non esiste altra dichiarazione pienamente valida che quella di Anelli.
Le dichiarazioni di Improta, che ritiene essere per la Procura “illuminanti,” sono dichiarazioni rese da un
soggetto non credibile la cui attività è volta alla “ alla tratta di minori”, secondo la definizione della Procura.
In sostanza contesta alla Procura il fatto di aver utilizzato le dichiarazioni di Improta che ha ritenuto più
opportune.
Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Federale che ha assolto la Lastrigiana, deferita per fatto
analogo a quello qui in esame, già riportato sulla memoria depositata.
Conclude per il proscioglimento dei propri assistiti.
Replica l’Avvocato Camici ribadendo che il tesseramento non è stato chiesto in “deroga” ma in modo
ordinario. Circa le dichiarazioni di Improta rileva che o l’attività da lui dichiarata è diversa da quella reale o
gli atti del fascicolo sono falsi.
La credibilità delle affermazioni dell’Improta si rilevano dalla dichiarazioni di Gallo, circa il tesseramento
del calciatore Foggetti e da quelle del Corti in ordine ai ragazzi alloggiati a Poggibonsi. Ricorda ancora che il
provino di cui parla l’Improta è avvenuto “prima” del luglio 2008.
Ancora l’Avvocato Mari ricorda che il vitto e l’alloggio dei calciatori è a carico delle società e chiede il
motivo per il quale si debba credere, sul punto, più alle dichiarazioni dell’Improta che a quelle di Anelli.
Conclusa la fase dibattimentale la C.D. si riunisce per deliberare, rilevando che l’uscita dal procedimento dei
tesserati che hanno pattuito la sanzione non esclude che il loro comportamento e vieppiù le loro dichiarazioni
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non costituiscano elementi determinanti nella valutazione dei comportamenti dei soggetti di cui al presente
procedimento.
Come risulta evidente dall’esame degli atti (denunzia Esposito, dalle dichiarazioni dei ragazzi ospiti
dell’albergo al Collaboratore della Procura, e, infine, dalle dichiarazioni dei vari tesserati verbalizzate in
istruttoria, tutto ruota attorno a :
“Mondo Sport” s.r.l..della quale sono soci Lidia Loreto, spesso citata nelle dichiarazioni di parte, Franco
Calamassi e Bellucci Lorenza;
Antonio Improta, che si definisce “collaboratore esterno”della Società, il quale ha, a sua volta, come
“collaboratore” Zanotti Paolo.
Si precisa che nessuno dei soggetti sopraindicati è tesserato federale.
Premette il Collegio che se l’Improta non è perseguibile in quanto non tesserato, le sue dichiarazioni,
comparate con quelle rese dai soggetti deferiti, costituiscono elemento determinante agli effetti
dell’accertamento delle violazioni commesse da detti soggetti che, in quanto tesserati, sono invece vincolati
alla osservanza delle norme federali
Questo è il caso della A.S.D. Lastrigiana al cui Presidente l’Improta, tramite il D.S. della Società, Gallo, ha
proposto il tesseramento, poi posto in essere, di due calciatori provenienti da altra regione (Foggetti ed
Esposito) e per il quale la “Mondo Sport” ha ricevuto dalla Lastrigiana, un compenso di € 5.000,00, come
dichiarato dal Presidente di essa in data 5 gennaio 2009. La fattura relativa a detto importo è motivata
dall’Improta come emessa a fronte di “prestazioni di carattere sportivo”.
Dalle dichiarazioni rese dal D.S. della Lastrigiana risulta ancora che la stessa ha tesserato, sempre tramite
Improta, anche il calciatore Anelli.
Per la prima di tali operazioni l’Improta ha dichiarato di aver percepito dalla “Mondo Sport” s.r.l., a titolo di
“prestazioni sportive”, corrispettivi in percentuali variabili (aggettivo che, secondo questa C.D., definisce
una collaborazione reiterata nel tempo) e ciò indica la esistenza di un rapporto diretto tra “Mondo Sport” e
Improta e quindi tra essi e la Società deferita.
L’operazione in tal modo effettuata sottintende quindi il trasferimento di calciatori posti in essere con
modalità vietate dalle Carte Federali.
Oltre la Lastrigiana anche l’A.S. D.L.F. Firenze, l’A.S. San Donato Tavarnelle e l’A.S.D. Gracciano Calcio,
hanno dichiarato in sede istruttoria che, su richiesta di Improta, hanno versato somme alla “Mondo Sport”.
Dette dichiarazioni, unitamente all’affermazione di Improta che la Mondo Sport gli versava in contanti i
corrispettivi dovuti per effetto delle sue prestazioni, corrispettivi dei quali peraltro non vi è traccia,
confermano che le Società deferite hanno effettivamente fruito, ai fini del tesseramento di calciatori, dei
servizi dell’Improta o della “Mondo Sport” (ciò poco importa), ovvero di soggetti non tesserati e non
autorizzati.
Ulteriore prova del legame che unisce le Società deferite ad Improta ed alla “Mondo Sport”, è data dalla
relazione resa dal Sig. Burgnich, Collaboratore della Delegazione Provinciale di Firenze, depositata agli
atti, dalla quale risulta che in tribuna accanto a lui, durante un “provino” effettuato sul campo del Galluzzo,
avevano preso posto, in borghese, alcuni calciatori in possesso di borse di otto diverse società, di cui tre
Campane e cinque Toscane (tra queste Lastrigiana e Galluzzo).
Il medesimo Collaboratore notava che alla fine del provino una donna indirizzava i calciatori verso alcune
autovetture una delle quali era dell’Improta.
La Commissione rileva, di conseguenza che la “prestazione sportiva” risultante dalle fatture emesse, è
sostanzialmente riferita a trasferimento di calciatori e ciò costituisce esercizio della “Attività di agente di
calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.”.
L’esercizio di tale attività è, nell’ambito federale, normativamente previsto ed è regolamentato da un
apposito corpo di norme, la prima delle quali richiede, quale titolo indispensabile per potersi attivare,
l’acquisizione della specifica ”licenza” federale (art. 1 Regolamento Agenti).
E’ ancora da osservare che, comunque, l’attività di intermediazione di calciatori non risulta essere compreso
nell’oggetto sociale della “Mondo Sport”, come si evidenzia dalla visura camerale relativa a detta Società,
acquisita in questa sede.
Da tutto ciò non può che concludersi che i rapporti intrattenuti dalle Società deferite sia con Improta, sia con
la Mondo Sport, sono avvenuti tutti in violazione alla norma di cui all’art. 10, commi 1 e 2 del C.G.S..
E’ altresì dimostrata, anch’essa in maniera inconfutabile, la violazione dell’art. 91 delle N.O.I.F..
Infatti l’esposto, presentato alla F.I.G.C. dai genitori dell’Esposito al fine di ottenere lo svincolo, circa le
condizioni logistiche dei calciatori affidati all’Improta, seguìto dalla querela presentata alla Procura della
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Repubblica di Napoli in data 15 maggio 2008, trova insospettabile e puntuale conferma nelle dichiarazioni
rese dai calciatori presenti nella struttura alberghiera di Poggibonsi al Collaboratore della Procura Federale
che vi si è recato. Il che significa che tali condizioni non erano un trattamento “riservato” all’Esposito,
quanto il modo ordinario di trattare tutti i calciatori che alloggiavano nella struttura.
Nessun interesse potevano avere i ragazzi a rendere dichiarazioni non veritiere (per le conseguenze cui
inevitabilmente sarebbero andati incontro) in ordine alle carenze, derivanti dalla scarsità del cibo e dal vivere
in camere sovraffollate.
Il trasferimento dal luogo di residenza era avvenuto con il miraggio di poter giocare a calcio in condizioni
migliori di quelle in cui si trovavano nella società di appartenenza, con la convinzione, per di più, di poter
contare sulle garanzie previste dalla normativa federale e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport,
entrambe nella fattispecie ampiamente e ripetutamente violate.
Ciò a prescindere dalle minacce segnalate nell’atto di querela presentato dall’Esposito senior e di quanto già
riferito in merito dai calciatori al Collaboratore della Procura. La disposizione dell’art. 40/3 prevedeva, fino
alla data del 17 giugno 2009, che le richieste di tesseramento concesse in deroga dal Presidente Federale
dovevano essere corredate dal certificato di stato di famiglia dell’intero nucleo e dalla certificazione
attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
Con il C.U. n. 157/A il Consiglio Federale ha stabilito che, ai fini del trasferimento di un giovane calciatore
da altra regione, deve essere comprovata la residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella Regione
ove ha sede la Società per la quale si chiede il tesseramento. Nel caso in cui la residenza del nucleo familiare
sia stata acquisita da meno di sei mesi, affinché il tesseramento sia valido occorre il parere favorevole del
Settore Giovanile e Scolastico, oltre la certificazione anagrafica del nucleo familiare e la iscrizione e/o la
frequenza scolastica del calciatore.
Tale norma dall’indubbio carattere innovativo non può che aver vigore dal 17 giugno 2009 per cui ai casi di
specie si deve applicare la normativa previgente.
Ad interpretare tale precedente formulazione è intervenuta, dopo alcune pronunce della C.D. Nazionale (v.
C.U. n. 56 - 2008/2009; n. 106- 2008/2009; n. 178 - 2008/2009), la Corte di Giustizia Federale la quale ha